Ordinanza n. 1821/2026 - Roma, Sezione 2B
A) per l’annullamento, previa sospensione degli effetti: - della determinazione dirigenziale del Comune di Frascati, prot. 151 del 12.02.2026, avente a oggetto “affidamento in gestione dell'organizzazione e svolgimento del mercatino della prima domenica del mese "uno sguardo nel passato". triennio 2026-2028. approvazione verbale e aggiudicazione. cig ba677371ba”; - della graduatoria approvata con la richiamata determinazione dirigenziale del Comune di Frascati; - del verbale n. 1 del Comune di Frascati del 11.02.2026, avente a oggetto “affidamento in gestione dell’organizzazione e svolgimento del mercatino della prima domenica del mese – “Uno sguardo nel Passato”. Triennio 2026 – 2028”; - della graduatoria di cui al richiamato verbale n. 1 del Comune di Frascati del 11.02.2026; - ove approvata, della graduatoria provvisoria relativa alla procedura indetta con D.D. del Comune di Frascati n. 44 del 19.01.2026; - ove approvata, della determina a contrarre adottata dal Comune di Frascati con riferimento alla procedura indetta con D.D. del Comune di Frascati n. 44 del 19.01.2026; - di tutti gli atti, i provvedimenti e le operazioni afferenti alla procedura di affidamento indetta con la D.D. del Comune di Frascati n. 44 del 19.01.2026; - della D.D. del Comune di Frascati n. 44 del 19.01.2026 e di tutti gli atti approvati con la medesima D.D. 44/2026, ivi incluso: i) l’avviso pubblico allegato e approvato con la stessa; ii) il modello di domanda di partecipazione allegato alla richiamata D.D. 44/2026 sub. all. 2; iii) il modello di offerta economica allegato alla richiamata D.D. 44/2026 sub. all. 3; iv) lo schema di scrittura privata allegato alla richiamata D.D. 44/2026 sub. all. 4; - la D.D. del Comune di Frascati n. 74 del 27/01/2026; - la D.D. del Comune di Frascati n. 125 del 6/2/2026; B) per la declaratoria di inefficacia del contratto (eventualmente) stipulato tra la Associazione Culturale Officine di Comunicazione e il Comune di Frascati in esecuzione della D.D. prot. 151 del 12.02.2026; C) per la condanna: - del Comune di Frascati al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara indetta con D.D. n. 44 del 19.01.2026, alla ricorrente e subentro nel contratto eventualmente stipulato tra la Associazione Culturale Officine di Comunicazione e il Comune di Frascati; - in subordine, del Comune di Frascati al risarcimento per equivalente in favore della ricorrente dei danni dalla stessa subiti e derivanti dalla mancata stipula del contratto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura di affidamento della gestione e organizzazione del mercatino mensile comunale per il triennio 2026-2028, inclusi l'aggiudicazione, la graduatoria e gli atti di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ricorrente ha impugnato gli atti della procedura indetta dal Comune di Frascati per l'affidamento della gestione e organizzazione del mercatino della prima domenica del mese, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre domandato la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto stipulato con l'associazione risultata aggiudicataria, il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Nel corso della camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato di avere notificato un ricorso per motivi aggiunti e di riservarsi il deposito dello stesso; ha quindi rinunciato, allo stato, all'istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo, per trattarla congiuntamente, in sede cautelare, con il ricorso per motivi aggiunti. Il Comune resistente non si è opposto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile l'istanza cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che tale effetto derivasse dalla rinuncia all'istanza cautelare manifestata dalla ricorrente, in vista della trattazione congiunta con il ricorso per motivi aggiunti. Il Collegio non ha esaminato il fumus boni iuris, il periculum in mora, la legittimità degli atti di gara né le domande di annullamento, inefficacia e risarcimento, che non sono state definite con questa ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare, ma l'istanza non è stata esaminata nel merito perché la ricorrente vi ha rinunciato.
Massime di principio
- La rinuncia all'istanza cautelare determina l'improcedibilità della domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare il fumus boni iuris e il periculum in mora.
- Quando la parte rinuncia allo stato alla domanda cautelare per chiedere la trattazione congiunta con un successivo ricorso per motivi aggiunti, la fase cautelare relativa al ricorso introduttivo può essere definita con una pronuncia di improcedibilità, ferma la distinta trattazione degli ulteriori atti e domande.
- In presenza di una chiusura in rito della sola fase cautelare conseguente alla rinuncia della parte, le spese dell'incidente cautelare possono essere integralmente compensate.
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