Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30410/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

Un soggetto privato conveniva un comune per ottenere il contributo di autonoma sistemazione previsto dall’ordinanza di protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, assumendo di avere la dimora abituale nell’immobile dichiarato inagibile a seguito del sisma del 2016. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo non provata la stabile dimora abituale; la Corte d’appello confermava, escludendo che fosse dimostrato che l’abitazione di Montegallo costituisse la stabile, prevalente e definitiva dimora del richiedente. In cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 115, 116, 177, 187, 188 e 244 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avevano erroneamente negato il fatto decisivo della dimora abituale nonostante egli avesse allegato circostanze rilevanti (tra cui il ruolo di presidente della locale Comunanza Agraria, la convivenza familiare nell’alloggio, il riconoscimento del CAS ad altri componenti del nucleo, e soprattutto specifici capitoli di prova testimoniale diretti a dimostrare la presenza abituale nell’immobile e nel Comune). Sosteneva inoltre che la prova testimoniale, già ammessa in primo grado e poi revocata, era stata riproposta in appello ed era decisiva, sicché il suo mancato esame integrava violazione del diritto alla prova e dell’onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo di ricorso. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva posto a base della decisione l’asserita mancata dimostrazione della stabile dimora abituale, ma senza dare conto della mancata ammissione della prova testimoniale ritualmente riproposta e astrattamente decisiva. Ha richiamato il principio per cui la mancata ammissione di un mezzo istruttorio può tradursi in vizio della sentenza quando il giudice fonda la decisione sull’inosservanza dell’onere della prova, benché la parte abbia offerto di adempierlo. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva ricostruito i fatti solo su elementi presuntivi, mentre era stata offerta una prova diretta del fatto controverso. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge processuale e costituzionale in relazione alla tutela del diritto alla prova.

  • art. 24 Cost.

    richiamato come fondamento del diritto di difesa e del diritto alla prova.

  • art. 111 Cost.

    richiamato come fondamento del giusto processo e della motivazione della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione del materiale probatorio.

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate nella gestione dell’istruttoria.

  • art. 187 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate nella gestione della causa.

  • art. 188 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate nella gestione della causa.

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente con riferimento all’ammissibilità della prova testimoniale.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ha affermato che la decisione di merito aveva posto a fondamento della pronuncia l’inosservanza dell’onere della prova, benché la parte avesse offerto di adempiervi, con conseguente vizio della sentenza in presenza della mancata ammissione della prova testimoniale.

  • art. 2729 c.c.

    la Corte ha rilevato che il giudice d’appello aveva ricostruito il fatto tramite presunzioni, mentre era stata offerta una prova diretta del medesimo fatto.

Massime di principio

  • La mancata ammissione di una prova testimoniale ritualmente richiesta e astrattamente decisiva può integrare vizio della sentenza quando il giudice rigetta la domanda o l’eccezione per asserito mancato assolvimento dell’onere della prova, nonostante la parte abbia offerto di provare il fatto controverso.
  • Se il mezzo istruttorio riproposto in appello è potenzialmente decisivo sul tema di prova centrale, il giudice di merito deve dar conto esplicitamente delle ragioni della sua mancata ammissione; in difetto, si realizza una lesione del diritto alla prova e del diritto di difesa.
  • Quando una parte offre prova diretta di un fatto costitutivo, la decisione non può fondarsi esclusivamente su una ricostruzione presuntiva senza spiegare perché la prova diretta sia stata esclusa o ritenuta irrilevante.
  • In tema di contributi connessi all’emergenza sismica, la dimostrazione della stabile e abituale dimora nell’immobile dichiarato inagibile costituisce fatto centrale da provare con mezzi idonei, e il suo mancato accertamento non può derivare da una motivazione che ometta di considerare una prova testimoniale decisiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.