Cassazione Civile, Sentenza n. 7832/2020 del 15/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (magistrato)
La controversia
La Sezione disciplinare del CSM, con sentenza n. 55/2019 depositata il 4 giugno 2019, aveva irrogato al magistrato la sanzione dell’ammonimento per avere, in 111 procedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale, revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a cittadini stranieri risultati vittoriosi nei confronti del Ministero dell’Interno, al di fuori dei presupposti previsti dalla legge; disposto la liquidazione dei compensi ai difensori oltre i limiti derivanti dalla riduzione del 50% dei valori medi; e liquidato direttamente ai difensori le spese processuali, qualificandoli antistatari senza una loro istanza. Il magistrato aveva giustificato tali decisioni con l’esigenza di evitare la confusione tra debitore e creditore, invocando l’art. 1253 c.c. e il contrasto giurisprudenziale sulla condanna alle spese quando entrambe le parti sostanziali sono articolazioni dello Stato. La contestazione includeva inoltre un addebito di danno ingiusto all’Amministrazione, per il maggior esborso derivante dalle liquidazioni; per tale capo il CSM aveva applicato l’esimente della scarsa rilevanza del fatto. Il magistrato era stato assolto da un ulteriore addebito relativo alla motivazione di quattro provvedimenti mediante trascrizione di articoli in lingua inglese. Con il ricorso per cassazione il magistrato ha contestato, quanto al capo a), la qualificazione della propria condotta come grave violazione di legge dovuta a ignoranza o negligenza inescusabile, deducendo la lacunosità e contraddittorietà della disciplina e il contrasto degli orientamenti di legittimità; quanto al capo b), ha censurato l’applicazione della sola esimente invece dell’assoluzione per insussistenza dell’illecito, sostenendo che non si era verificato un danno patrimoniale e contestando anche la valutazione dei compensi e del procedimento seguito.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso. Quanto al capo b), hanno rilevato che l’illecito disciplinare contestato richiedeva la produzione di un danno ingiusto, quale pregiudizio patrimoniale oggettivamente apprezzabile. Poiché la sentenza disciplinare dava atto dell’assenza di un danno effettivo, non era possibile applicare l’esimente della scarsa rilevanza del fatto, che presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito; in mancanza di un elemento costitutivo, il magistrato doveva essere assolto nel merito dall’addebito, senza necessità di ulteriori accertamenti. Quanto al capo a), le Sezioni Unite hanno riconosciuto che la questione del coordinamento tra disciplina del patrocinio a spese dello Stato e regole generali sulla soccombenza era effettivamente controversa e caratterizzata da orientamenti giurisprudenziali divergenti, sicché non poteva affermarsi che il magistrato si fosse discostato da canoni ermeneutici consolidati per il solo fatto di avere affrontato la questione. La grave violazione, tuttavia, poteva consistere nell’avere utilizzato gli istituti della revoca dell’ammissione al patrocinio e della distrazione delle spese fuori dai presupposti espressamente previsti dalla legge. La sentenza impugnata non aveva però giustificato l’ulteriore requisito dell’illecito, ossia la compromissione della considerazione del magistrato e del prestigio dell’ordine giudiziario, né aveva valutato l’effetto perturbante della condotta nel contesto complessivo dell’attività giurisdizionale. La decisione è stata quindi cassata sul capo a), con rinvio alla Sezione disciplinare del CSM in diversa composizione per tale valutazione. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Quando, come nella specie, manchi uno degli elementi costitutivi della fattispecie tipizzata, non può sostenersi la scarsa rilevanza del fatto ma se ne deve rilevare la mancanza, essendo precluso il giudizio successivo ex art. 3 bis.
L’esimente della scarsa rilevanza del fatto può essere valutata solo dopo l’accertamento positivo di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito disciplinare; se manca un elemento, come il danno richiesto dalla fattispecie contestata, l’addebito non è integrato.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, per tale capo il ricorrente deve essere assolto per l’esclusione dell’addebito.
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito e assolvere dall’addebito per difetto di un elemento costitutivo.
La violazione espressa della disciplina normativa sopra richiamata, non può essere giustificata dalla non omogeneità di orientamenti relativi all’applicazione del principio della soccombenza, quando il vincitore sia una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e l’altra parte sia una amministrazione dello Stato, dal momento che le soluzioni adottate sono macroscopicamente difformi ai canoni ermeneutici già elaborati dalla giurisprudenza e sono del tutto prive di substrato normativo.
La revoca dell’ammissione al patrocinio non può essere disposta per risolvere le difficoltà di coordinamento con il principio della soccombenza: deve restare entro i presupposti previsti dalla disciplina speciale. Nel caso concreto, la violazione disciplinarmente rilevante poteva consistere nell’uso della revoca al di fuori dei requisiti di legge.
Così definito il perimetro della “grave violazione di legge” oggetto della contestazione, deve rilevarsi che risulta carente di giustificazione nel provvedimento impugnato la sussistenza dell’altro requisito ineludibile per l’integrazione dell’illecito disciplinare contestato, consistente nella compromissione della considerazione del singolo magistrato e del prestigio dell’ordine giudiziario.
La decisione individua nella liquidazione delle spese fuori dal paradigma normativo, comprendente la disciplina speciale del patrocinio, una possibile grave violazione di legge; l’accertamento disciplinare deve però motivare anche la compromissione della considerazione del magistrato e del prestigio dell’ordine giudiziario.
Così definito il perimetro della “grave violazione di legge” oggetto della contestazione, deve rilevarsi che risulta carente di giustificazione nel provvedimento impugnato la sussistenza dell’altro requisito ineludibile per l’integrazione dell’illecito disciplinare contestato, consistente nella compromissione della considerazione del singolo magistrato e del prestigio dell’ordine giudiziario.
La liquidazione dei compensi secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato va valutata nel quadro delle norme speciali; un eventuale scostamento dalla legge può rilevare disciplinarmente, ma non basta senza la motivata verifica degli ulteriori requisiti dell’illecito contestato.
art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. 109/2006
Le S.U. di questa Corte hanno ritenuto con la sentenza n. 26548 del 2013 che per integrare l’illecito disciplinare in oggetto è necessaria non soltanto la condotta, oggetto dell’addebito sub a) ma anche l’evento lesivo, consistente in un pregiudizio patrimoniale oggettivamente apprezzabile (S.U. 1606 del 2020).
L’illecito disciplinare che sanziona la violazione dei doveri funzionali con danno ingiusto richiede, oltre alla condotta, un evento lesivo costituito da un pregiudizio patrimoniale oggettivamente apprezzabile.
art. 2, comma 1, lett. l), D.Lgs. 109/2006
Quanto al capo c), l’art. 2, comma 1, lett. l), qualifica come illecito disciplinare l’emissione di provvedimenti privi di motivazione ovvero la cui motivazione consista nella mera affermazione della sussistenza dei presupposti di legge, senza alcuna indicazione in ordine alle circostanze di fatto dalle quali emerga la giustificazione della decisione.
La fattispecie disciplinare riguarda provvedimenti privi di motivazione o fondati sulla mera affermazione dei presupposti di legge senza indicare le circostanze fattuali giustificative. Nel caso concreto l’addebito era stato escluso perché il percorso argomentativo risultava comunque ricostruibile.
art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 109/2006
La norma che tipizza l’illecito richiede che mediante la violazione, nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali dei doveri di diligenza, laboriosità e correttezza si cagioni ad una delle parti (nella specie l’Amministrazione resistente) un danno ingiusto.
Per l’illecito disciplinare di cui al capo b) la violazione dei doveri funzionali deve cagionare a una parte un danno ingiusto; il danno costituisce elemento costitutivo e non può essere sostituito dalla sola idoneità della condotta a produrlo.
Massime di principio
- Quando una fattispecie disciplinare richiede un danno ingiusto, è necessario accertare un pregiudizio patrimoniale oggettivamente apprezzabile; la mera idoneità della condotta a provocarlo non integra l’illecito se l’evento dannoso non si è verificato.
- L’esimente della scarsa rilevanza del fatto presuppone che siano stati positivamente accertati tutti gli elementi costitutivi dell’illecito disciplinare; la mancanza di uno di essi comporta l’esclusione dell’addebito, non l’applicazione dell’esimente.
- La presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti su una questione interpretativa esclude che la scelta di una soluzione diversa da quelle prevalenti possa, per ciò solo, essere qualificata come discostamento da canoni ermeneutici consolidati. Resta tuttavia disciplinarmente valutabile l’uso di istituti giuridici fuori dai presupposti espressamente stabiliti dalla legge.
- La grave violazione di legge contestata a un magistrato non esaurisce l’accertamento dell’illecito disciplinare: la decisione deve motivare anche la compromissione della considerazione del magistrato e del prestigio dell’ordine giudiziario, valutando l’effetto perturbante della condotta nel contesto complessivo dell’attività giurisdizionale.
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