Cassazione Civile, Sentenza n. 7827/2020 del 14/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia originaria riguardava l’indennità di esproprio determinata dal Commissario ad acta del Comune con deliberazione del 30 agosto 2016, n. 1. Gli eredi avevano proposto opposizione alla stima davanti alla Corte d’appello di Salerno ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011; la Corte d’appello, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 21 febbraio 2017, aveva escluso la giurisdizione ordinaria, ritenendo il Commissario ad acta ausiliario del TAR. In seguito, il TAR Campania, sezione di Salerno, con sentenza n. 1401/2017 del 18 settembre 2017, aveva declinato la giurisdizione amministrativa sulla controversia relativa all’indennità. Il Comune ha quindi proposto ricorso alle Sezioni Unite ex art. 362 c.p.c. per la risoluzione del conflitto negativo, chiedendo di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario e, in particolare, della Corte d’appello di Salerno. I controricorrenti hanno eccepito, tra l’altro, l’inesistenza della notificazione perché eseguita presso il difensore anziché personalmente alle parti.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inesistenza della notificazione: il vizio relativo al luogo della notificazione comporta nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo quando il destinatario si costituisce, anche al solo fine di eccepirla; nel caso concreto, i controricorrenti avevano tempestivamente depositato controricorso. Le ulteriori eccezioni sono rimaste assorbite. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse: con sentenza delle Sezioni Unite n. 28573 dell’8 novembre 2018 era già stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in relazione all’ordinanza della Corte d’appello, e i controricorrenti avevano inoltre prodotto un accordo transattivo nel quale il Comune dichiarava di rinunciare al ricorso. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate. La Corte ha escluso i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 362 c.p.c.
Il Comune di Mercato San Severino, in persona del Sindaco pro tempore, propone, nei confronti di P.A., P.M.T., N.R., D.S.F., D.S.E.V., ricorso, ex art. 362 c.p.c., con il quale denuncia conflitto negativo di giurisdizione fra la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Salerno, sez. II, n. 1401/2017, depositata il 18.9.2017 resa, tra le stesse parti, sul ricorso n. 1118/2015, con la quale è stata declinata la giurisdizione del giudice amministrativo, in merito all’indennità di esproprio, determinata dal Commissario ad acta del Comune di Mercato San Severino, con Delib. 30 agosto 2016, n. 1 e l’ordinanza, ex art. 702 bis c.p.c., resa dalla Corte di Appello di Salerno, sul ricorso per opposizione alla stessa stima (D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 29), con la quale è stata esclusa la giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che il Commissario ad acta, nominato dal Tribunale Amministrativo Regionale, con la sopra citata sentenza, fosse ausiliario di quel Giudice.
Il ricorso per regolamento del conflitto è stato proposto ai sensi dell’art. 362 c.p.c.; la Corte non ha però deciso il conflitto nel merito, dichiarando il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
art. 291 c.p.c.
il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si rivelino privi di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa, oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.
Il vizio nell’individuazione del luogo della notificazione ricade nella nullità, non nell’inesistenza, e può essere sanato ex tunc con la costituzione della parte destinataria oppure mediante rinnovazione spontanea o ordinata dal giudice.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U. 21/04/2016 n. 8060).
La Corte ha dichiarato che, nel caso concreto, non ricorrevano i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio relativo all’individuazione del luogo in cui è eseguita la notificazione del ricorso per cassazione, anche se il luogo è privo di collegamento con il destinatario, determina nullità e non inesistenza; la nullità è sanabile ex tunc per raggiungimento dello scopo con la costituzione della parte intimata, anche se questa si costituisce soltanto per eccepirla, oppure mediante rinnovazione della notificazione.
- Il sopravvenuto venir meno dell’interesse al regolamento di giurisdizione, anche perché la questione di giurisdizione è già stata decisa tra le parti, comporta l’inammissibilità del ricorso.
- La transazione intervenuta tra le parti e la dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente possono integrare un ulteriore profilo di sopravvenuta carenza d’interesse al regolamento.
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