Cassazione Civile, Sentenza n. 7839/2020 del 15/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
La controversia
Una società, mandataria di un RTI partecipante alla gara Consip FM4, bandita il 22 marzo 2014 e articolata in diciotto lotti, era risultata prima nella graduatoria di alcuni lotti e seconda in quella di un altro. Nel corso della procedura emersero indagini penali relative a un dipendente della stazione appaltante e a un socio di minoranza della società, ritenuto dagli inquirenti amministratore di fatto. Sulla base degli atti dell’indagine, secondo i quali il dipendente avrebbe fornito informazioni riservate al socio in cambio di denaro per circa 100.000 euro nel periodo 2012-2016, Consip, con provvedimento del 16 giugno 2017, escluse il RTI per grave errore professionale e inaffidabilità, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f), secondo periodo, e comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 68 del R.D. n. 827/1924. Il TAR Lazio respinse il ricorso contro l’esclusione; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5424 del 17 settembre 2018, respinse l’appello principale e dichiarò improcedibile quello incidentale dell’impresa concorrente. In Cassazione la società formulò due motivi, entrambi prospettati come violazione dei limiti esterni della giurisdizione e diniego di giustizia: contestò che il Consiglio di Stato avesse limitato il sindacato sulla valutazione di inaffidabilità a una verifica estrinseca, senza esigere un autonomo accertamento dei fatti da parte della stazione appaltante né un esame e una motivazione adeguati, anche rispetto agli atti penali e alla riferibilità alla società delle condotte attribuite al socio. Denunciò inoltre l’omesso esame delle misure riparatorie e di self-cleaning adottate, l’insufficiente valutazione della loro rilevanza e degli effetti dell’esclusione e dell’escussione delle garanzie, nonché l’omessa pronuncia su tali questioni. Con memoria chiese anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sia sulla compatibilità con il diritto UE dell’esclusione per grave errore professionale fondata su indagini penali non definitive, sia sull’interpretazione dei limiti del ricorso ex art. 111, ottavo comma, Cost. in caso di omesso rinvio pregiudiziale del giudice amministrativo.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. I due motivi, valutati congiuntamente, non denunciavano un difetto assoluto o relativo di giurisdizione, ma contestavano il modo in cui il Consiglio di Stato aveva esercitato una giurisdizione pacificamente spettantegli, chiedendo in sostanza una revisione dell’esame dei fatti, della motivazione e dell’interpretazione delle norme: profili riconducibili a errori in iudicando o in procedendo, estranei al sindacato ex art. 111, ottavo comma, Cost. La Corte ha ribadito che, secondo l’interpretazione consolidata dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2018, tale sindacato è circoscritto al difetto assoluto di giurisdizione, per invasione o arretramento rispetto ad ambiti riservati, e al difetto relativo di giurisdizione; il radicale stravolgimento delle norme o una decisione ritenuta abnorme non consentono di sindacare il contenuto della decisione del giudice speciale. La censura sull’omesso rinvio pregiudiziale non integra un motivo inerente alla giurisdizione: l’eventuale omissione costituisce un errore di diritto, anche quando concerne il diritto UE, e la parte non ha un diritto automatico a ottenere il rinvio, la cui necessità è valutata dal giudice. La richiesta di rinvio formulata in memoria è stata inoltre ritenuta inammissibile per incomprensibilità del quesito; la prospettazione dell’omesso rinvio del Consiglio di Stato come autonomo motivo era tardiva, essendo stata introdotta soltanto in memoria. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese a Consip, liquidate in 10.000 euro oltre 200 euro per esborsi e accessori, e a Team Service, liquidate in 8.000 euro oltre 200 euro per esborsi e accessori. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, ottavo comma, Cost.
Allo stato, dunque, riconosciutasi natura vincolante alla interpretazione fornita dalla suddetta sentenza, in quanto dispiegata su una pura sostanza costituzionale (e non è certo questa la sede per affrontare la questione sistemico-strutturale del ruolo del giudice delle leggi nel diritto vivente esercitato con pronunce meramente interpretative), il sindacato ex art. 111 Cost., comma 8, delle Sezioni Unite della Corte di cassazione per “motivi inerenti alla giurisdizione” (che, con pregnanza, il legislatore costituente ha qualificato e rimarcato “soli”) investe esclusivamente le fattispecie di difetto assoluto di giurisdizione – in senso espansivo (invasione o sconfinamento negli ambiti riservati ad altro potere dello Stato, qui riconducendosi il concetto dell’eccesso di potere) o restrittivo (arretramento rispetto a una materia inclusa invece nella giurisdizione) – e di difetto relativo di giurisdizione, ovvero percezione di un’erronea incidenza della pluralità di giurisdizioni – fattispecie in cui il giudice dichiara propria la giurisdizione laddove essa compete ad altro giudice o nega la propria giurisdizione affermandone erroneamente l’attribuzione ad altro giudice -.
Il ricorso alle Sezioni Unite contro le decisioni del giudice amministrativo per motivi inerenti alla giurisdizione è circoscritto ai casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non consente di sindacare gli errori di giudizio o di procedura commessi nell’esercizio di una giurisdizione esistente.
art. 267 TFUE
Nè, infine, a tacer d’altro (incluso quanto sopra rilevato in ordine alla incomprensibilità del contenuto della questione che dovrebbe sottoporsi), questa stessa Suprema Corte è obbligata a disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo per averlo richiesto, nella sua ultima memoria, la ricorrente, non sussistendo alcun diritto della parte ad ottenere il rinvio, anche nel caso in cui si tratti di giudice nazionale di ultima istanza.
La richiesta della parte non determina automaticamente l’obbligo di rinvio pregiudiziale: spetta al giudice nazionale valutare la necessità e la pertinenza del quesito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione, la declaratoria d’inammissibilità comporta l’obbligo per la parte ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
La disposizione individua l’importo di riferimento per il contributo unificato aggiuntivo previsto dal comma 1-quater: esso è pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso alle Sezioni Unite contro una decisione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost. è limitato al difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non consente di ottenere una revisione del modo in cui il giudice speciale ha valutato i fatti, interpretato le norme o motivato la decisione, quando la giurisdizione gli spetta.
- L’errore nell’interpretazione o nell’applicazione di norme nazionali o dell’Unione europea, compresa l’eventuale omissione del rinvio pregiudiziale, resta un errore interno all’esercizio della funzione giurisdizionale e non integra, di per sé, un eccesso di potere giurisdizionale censurabile ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost.
- La parte non ha diritto a ottenere automaticamente il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per il solo fatto di averlo richiesto: il giudice nazionale valuta la necessità e la pertinenza del quesito, anche alla luce dei criteri dell’acte clair e dell’acte éclairé.
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