Cassazione Civile, Sentenza n. 7826/2020 del 14/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro pubblico)
La controversia
Il dipendente aveva impugnato davanti al TAR Calabria il decreto del 10 marzo 2008, n. 2218, adottato in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 620 del 2007, che aveva disposto il suo trasferimento nei ruoli dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia insieme al personale addetto ai servizi socio-psicopedagogici previsto dalla legge regionale n. 57 del 1990. Contestava l’illegittimità del decreto e degli atti presupposti perché non conformi alla normativa regionale e perché illogici e contraddittori rispetto alla deliberazione attuata; in particolare, lamentava che non fosse stata effettuata la ricognizione delle categorie e dei profili professionali di appartenenza e che l’attuazione del trasferimento avesse comportato demansionamento e grave penalizzazione economica. Il TAR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione e il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6437/2018 depositata il 15 novembre 2018, aveva confermato tale pronuncia. In Cassazione il dipendente ha insistito per la giurisdizione amministrativa, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sulla giurisdizione e del codice del processo amministrativo, violazione di disposizioni del codice di procedura civile, nullità per illegittimità, illogicità e contraddittorietà, nonché omessa o apparente motivazione e travisamento dei fatti.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso e confermato la giurisdizione del giudice ordinario. Hanno ritenuto che la controversia riguardasse un atto di gestione del rapporto di lavoro: il trasferimento costituiva una cessione del contratto e una modificazione soggettiva di un rapporto già esistente, non una nuova assunzione conseguente a procedura concorsuale. L’atto non ridefiniva in via generale l’organizzazione dell’amministrazione, gli uffici o le dotazioni organiche, ma disponeva del rapporto individuale; la sua legittimità, anche rispetto agli atti generali presupposti, rientra quindi nella cognizione del giudice ordinario, che può eventualmente disapplicare questi ultimi. Il giudice amministrativo conserva invece la giurisdizione sulle procedure concorsuali di assunzione e sulle controversie relative alla configurazione strutturale generale degli uffici. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre al 15% per spese forfetarie e agli accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Nel caso in esame il Dott. P., fin dal primo grado di giudizio ha lamentato di essere stato pregiudicato dal decreto attuativo della Delib. Giunta Regionale n. 670 del 2007, deducendone l’illegittimità sul presupposto dell’avvenuta violazione delle prescrizioni contenute nell’atto presupposto, non avendo proceduto alla puntuale ricognizione dei rapporti di lavoro come previsto dalla Delib. giuntale di cui si assume la conformità alla L.R. n. 23 del 2003, art. 37.
La Corte applica il criterio di riparto della giurisdizione in ragione della natura della controversia: le controversie sulla gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato spettano al giudice ordinario, mentre restano escluse le materie riservate al giudice amministrativo.
art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm.
Al giudice amministrativo è demandata invece la soluzione delle controversie che attengono alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni oltre che di quelle che riguardano la “configurazione strutturale” degli uffici, vale a dire che afferiscono all’individuazione delle linee fondamentali dell’organizzazione, degli uffici di maggiore rilevanza, delle modalità generali di conferimento della titolarità dei medesimi, di determinazione delle pìante organiche, in sintesi le funzioni alle quali la P.A. provvede mediante atti organizzativi generali, anche di natura normativa presupposti all’attività di gestione del rapporto
La giurisdizione amministrativa riguarda le procedure concorsuali di assunzione e gli atti organizzativi generali che definiscono la struttura degli uffici; non comprende i provvedimenti che gestiscono il singolo rapporto di lavoro.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- La giurisdizione nelle controversie relative al pubblico impiego contrattualizzato si determina in base al petitum sostanziale, individuato considerando i fatti allegati e le caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio; se la pretesa attiene alla gestione di un rapporto di lavoro già esistente, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- Il trasferimento di un dipendente pubblico già in servizio, che comporti una mera modificazione soggettiva del rapporto senza costituire un nuovo rapporto mediante procedura concorsuale, integra una cessione del contratto e non una nuova assunzione; la relativa controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
- Il giudice ordinario, quando decide una controversia relativa a diritti soggettivi inerenti al rapporto di lavoro, può verificare incidentalmente la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell’amministrazione che costituiscono presupposti della gestione del rapporto ed eventualmente disapplicarli.
- La giurisdizione amministrativa riguarda le controversie sulle procedure concorsuali per l’assunzione e sugli atti organizzativi generali che definiscono le linee fondamentali dell’organizzazione, gli uffici di maggiore rilevanza e le dotazioni organiche; non si estende agli atti dirigenziali che dispongono del singolo rapporto di lavoro senza incidere sull’organizzazione generale.
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