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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7823/2020 del 14/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto il risarcimento dei danni conseguenti all’allagamento del proprio stabilimento, verificatosi in data non determinabile dal testo. L’evento era stato attribuito alla tracimazione degli impianti comunali di acque bianche e nere, alla realizzazione da parte della società aeroportuale di un sovrappasso su un fosso, opera autorizzata dal Comune e i cui lavori erano iniziati in prossimità dell’allagamento, nonché alla difettosa realizzazione di un raccordo autostradale da parte dell’ANAS, con eccessivo rialzo del piano di campagna. Il TRAP di Roma, con sentenza n. 22 del 2016, aveva respinto la domanda. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 34/2018 depositata il 14 febbraio 2018, aveva respinto sia l’impugnazione principale della società aeroportuale sia quella incidentale della società danneggiata. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi; il testo non ne riporta il contenuto, poiché la Corte ha definito il ricorso in via preliminare per tardività.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile perché notificato via PEC il 1° ottobre 2018, oltre il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c. La sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche era stata depositata il 14 febbraio 2018 e, computata la sospensione feriale di 31 giorni, il termine era scaduto il 14 settembre 2018. La successiva notificazione della sentenza a cura della cancelleria non era idonea a spostare il dies a quo né a rimediare alla decadenza. La Corte ha posto le spese del giudizio di cassazione a carico della ricorrente, liquidandole in Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori, in favore di ciascuno dei quattro controricorrenti; nessuna statuizione sulle spese è stata resa a favore dell’altra intimata, che non aveva svolto attività difensiva. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 202

    Ne consegue che il termine breve di quarantacinque giorni previsto al R.D. n. 1775 del 1933, art. 202, per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale superiore delle acque pubbliche decorre dalla data di notificazione (effettuata R.D. n. 1775 del 1933, ex artt. 200,201 e 202) a cura del cancelliere della copia integrale del dispositivo.

    Per le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il termine breve di quarantacinque giorni decorre dalla notificazione, a cura del cancelliere, della copia integrale del dispositivo.

  • R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 208

    Stante il rinvio operato (anche) dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 208, trova applicazione altresì il termine lungo ex art. 327 c.p.c.

    Il rinvio contenuto nell’art. 208 comporta l’applicazione anche del termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c. ai ricorsi contro le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine c.d. “lungo” ex art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza “indipendentemente dalla notificazione”, inidonea a segnare un diverso dies a quo, e in considerazione della sospensione dei termini processuali prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1 (come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46) si computa senza tener conto dei giorni compresi tra il 1 e il 31 agosto dell’anno della pubblicazione della sentenza impugnata, sempre che la data di deposito non cada durante lo stesso periodo feriale.

    Il termine lungo decorre dalla pubblicazione della sentenza e non è modificato dalla sua notificazione; nel computo si esclude il periodo feriale dal 1° al 31 agosto, salvo che il deposito della sentenza ricada nello stesso periodo.

  • L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1

    Il termine c.d. “lungo” ex art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza “indipendentemente dalla notificazione”, inidonea a segnare un diverso dies a quo, e in considerazione della sospensione dei termini processuali prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1 (come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46) si computa senza tener conto dei giorni compresi tra il 1 e il 31 agosto dell’anno della pubblicazione della sentenza impugnata, sempre che la data di deposito non cada durante lo stesso periodo feriale.

    La sospensione feriale impone di non computare, nel termine lungo, i giorni dal 1° al 31 agosto, salvo che la sentenza sia stata depositata durante il periodo feriale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il rinvio della disciplina speciale al codice di procedura civile va inteso come rinvio formale al contenuto delle norme processuali vigenti, non come richiamo immutabile alle disposizioni del codice del 1865.
  • Il termine breve di quarantacinque giorni per impugnare una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche decorre dalla notificazione, a cura del cancelliere, della copia integrale del dispositivo; non è necessario attendere la registrazione della sentenza.
  • Per tali impugnazioni si applica anche il termine lungo dell’art. 327 c.p.c., che decorre dalla pubblicazione della sentenza indipendentemente dalla notificazione e si computa escludendo la sospensione feriale secondo le regole vigenti.
  • La notificazione della sentenza eseguita dopo la scadenza del termine lungo non riapre il termine né incide sulla decadenza già maturata.
  • La disciplina speciale della decorrenza del termine breve per le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche non contrasta, per la sola diversità rispetto alla disciplina ordinaria, con gli artt. 3 e 24 Cost., in ragione della peculiarità delle controversie e in assenza di un ostacolo o di una particolare difficoltà all’esercizio della difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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