Cassazione Civile, Sentenza n. 7838/2020 del 15/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Procura erariale)
La controversia
La società, accreditata presso il Servizio sanitario nazionale per la gestione di una Comunità terapeutica per minori, era stata condannata, insieme ad altri, dalla Corte dei conti a risarcire il danno erariale derivante dai compensi percepiti per una gestione ritenuta inidonea a garantire le necessarie prestazioni di cura e assistenza. La Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti, con sentenza depositata il 10 maggio 2018, aveva confermato la decisione territoriale e riconosciuto la giurisdizione contabile, ritenendo che l’accreditamento avesse instaurato un rapporto di servizio in senso lato con il Servizio sanitario regionale. La società ha proposto ricorso per cassazione alle Sezioni Unite articolando tre motivi. Con i primi due, denunciando la violazione dell’art. 1, comma 4, della L. n. 20/1994, ha sostenuto che l’accreditamento fosse una mera autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria in regime privatistico, e non una concessione; ha aggiunto che il pagamento delle prestazioni da parte del Servizio sanitario nazionale presupponeva accordi economici e che, non essendo state svolte funzioni proprie del SSN, non si era instaurato alcun rapporto di servizio. Ha inoltre richiamato il fatto che la Procura aveva fondato la richiesta risarcitoria su gravi inadempienze contrattuali. Con il terzo motivo, denunciando la violazione dell’art. 1, comma 1-bis, della L. n. 20/1994, ha dedotto che la Corte dei conti non aveva detratto dal danno il vantaggio economico per il SSN rappresentato dalle prestazioni comunque ricevute dai minori, prospettando per tale ragione uno sconfinamento dalla giurisdizione contabile.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati respinti perché le attività di cura e assistenza attribuite dalla legge al SSN possono essere svolte direttamente oppure da soggetti accreditati; quando questi ultimi le svolgono in regime concessorio, esercitano funzioni proprie del SSN e instaurano con esso un rapporto di servizio in senso lato, sufficiente a fondare la giurisdizione contabile. La Corte ha distinto tali soggetti da quelli muniti della sola autorizzazione all’esercizio di attività medico-sanitaria, che non assolvono in regime concessorio le funzioni di assistenza e cura assegnate al SSN. Anche il terzo motivo è stato respinto: la mancata compensazione del danno con il vantaggio conseguito dal SSN integra, secondo la censura proposta, un eventuale errore di giudizio sull’applicazione della legge, non un superamento dei limiti esterni della giurisdizione contabile. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché la Procura generale presso la Corte dei conti è parte solo formale del procedimento. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 8-bis D.Lgs. n. 502/1992
in realtà, come espressamente chiarito dalla L. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 bis, le attività di assistenza e cura che la legge ha attribuito al SSN possono essere direttamente svolte da quest’ultimo oppure da soggetti accreditati L. n. 502 cit., ex art. 8 quater; lo svolgimento delle suddette funzioni di assistenza e cura, da parte dei soggetti accreditati, sono quindi quelle stesse del SSN, realizzandosi, quindi, per questa via, su base concessoria, un rapporto di servizio in senso lato, cioè un rapporto di servizio che prescinde dall’organico inserimento del soggetto nella pubblica amministrazione, ma che ha l’essenziale caratteristica dello svolgimento di funzioni pubbliche;
Le attività di cura e assistenza attribuite al SSN possono essere svolte direttamente o da soggetti accreditati; questi ultimi, quando svolgono tali funzioni su base concessoria, esercitano funzioni pubbliche proprie del SSN e instaurano un rapporto di servizio in senso lato, anche senza inserimento organico nell’amministrazione.
art. 8-quater D.Lgs. n. 502/1992
in realtà, come espressamente chiarito dalla L. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 bis, le attività di assistenza e cura che la legge ha attribuito al SSN possono essere direttamente svolte da quest’ultimo oppure da soggetti accreditati L. n. 502 cit., ex art. 8 quater; lo svolgimento delle suddette funzioni di assistenza e cura, da parte dei soggetti accreditati, sono quindi quelle stesse del SSN, realizzandosi, quindi, per questa via, su base concessoria, un rapporto di servizio in senso lato, cioè un rapporto di servizio che prescinde dall’organico inserimento del soggetto nella pubblica amministrazione, ma che ha l’essenziale caratteristica dello svolgimento di funzioni pubbliche;
L’accreditamento consente al soggetto privato di svolgere, in regime concessorio, le funzioni di assistenza e cura attribuite al SSN; tale svolgimento determina un rapporto di servizio rilevante ai fini della giurisdizione contabile.
art. 8-ter D.Lgs. n. 502/1992
diversamente è, invece, per i soggetti che sono semplicemente autorizzati L. n. 502 cit., ex art. 8 ter, all’esercizio di una attività medico sanitaria, i quali non sono chiamati ad assolvere, in regime concessorio, le funzioni di assistenza e cura che la legge assegna al SSN.
La sola autorizzazione all’esercizio di attività medico-sanitaria non equivale all’accreditamento concessorio: il soggetto autorizzato non è chiamato ad assolvere le funzioni di assistenza e cura che la legge assegna al SSN.
art. 1, comma 4, L. n. 20/1994
Le attività di assistenza e cura che la legge ha attribuito al SSN possono essere direttamente svolte da quest’ultimo oppure da soggetti accreditati; lo svolgimento delle suddette funzioni di assistenza e cura, da parte dei soggetti accreditati, sono quindi quelle stesse del SSN, realizzandosi, quindi, per questa via, su base concessoria, un rapporto di servizio in senso lato, cioè un rapporto di servizio che prescinde dall’organico inserimento del soggetto nella pubblica amministrazione, ma che ha l’essenziale caratteristica dello svolgimento di funzioni pubbliche.
La Corte respinge la censura di difetto di giurisdizione: lo svolgimento da parte di un soggetto accreditato di funzioni pubbliche di cura e assistenza attribuite al SSN integra un rapporto di servizio in senso lato, sufficiente a radicare la giurisdizione contabile.
art. 1, comma 1-bis, L. n. 20/1994
Il motivo non è fondato, atteso che quello denunciato è all’evidenza un error in iudicando, che non esce dai limiti della giurisdizione contabile, perchè alla sezione giurisdizionale centrale viene rimproverata una violazione di legge consistente nel non aver compensato il danno col vantaggio (Corte Cost. n. 6 del 2018).
La doglianza relativa alla mancata compensazione del danno con il vantaggio conseguito dall’amministrazione riguarda il merito della decisione e non configura, per ciò solo, uno sconfinamento dai limiti della giurisdizione contabile.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
La Corte dà atto, in conseguenza del rigetto, dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il soggetto privato accreditato che svolge in regime concessorio le attività di cura e assistenza attribuite dalla legge al Servizio sanitario nazionale esercita funzioni pubbliche e instaura un rapporto di servizio in senso lato con l’amministrazione, idoneo a fondare la giurisdizione della Corte dei conti, anche in assenza di inserimento organico nella pubblica amministrazione.
- La mera autorizzazione all’esercizio di attività medico-sanitaria, distinta dall’accreditamento, non comporta di per sé l’affidamento in regime concessorio delle funzioni di assistenza e cura proprie del Servizio sanitario nazionale e non determina, per tale sola ragione, il rapporto di servizio rilevante per la giurisdizione contabile.
- La contestazione secondo cui il giudice contabile avrebbe omesso di compensare il danno erariale con il vantaggio conseguito dall’amministrazione investe la correttezza della decisione di merito e non configura, di per sé, un superamento dei limiti esterni della giurisdizione.
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