Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7840/2020 del 15/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (familiare danneggiata)

La controversia

I familiari della vittima di un sinistro mortale, anche quali eredi dei genitori, avevano convenuto davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche il Consorzio di bonifica e l’Ente Acque della Sardegna chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale, con sentenza del 24 giugno 2016, attribuì la responsabilità del sinistro per il 40% al Consorzio, per il 40% all’ente e per il 20% alla vittima, condannando i convenuti in solido al risarcimento e le compagnie assicuratrici a manlevare l’ente. Il Consorzio propose appello principale e una compagnia assicuratrice appello incidentale; il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza del 3 maggio 2018, dichiarò entrambi i gravami tardivi. Il Consorzio ha proposto un unico motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione degli artt. 183, commi 3 e 4, e 189 del R.D. n. 1775/1933. Ha sostenuto che il termine breve per appellare decorresse dalla notificazione del dispositivo integrale prevista dall’art. 183, comma 4, e non dal precedente avviso di deposito della sentenza trasmesso dalla cancelleria. Secondo il ricorrente, l’appello notificato il 23 settembre 2016 era tempestivo perché la notificazione del dispositivo nelle forme del comma 4 era avvenuta il 2 settembre 2016; la diversa interpretazione avrebbe compromesso il diritto di difesa e il giusto processo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la soppressione dell’obbligo di registrazione delle sentenze civili abbia reso irrazionale e inutile la notificazione della copia integrale del dispositivo prevista dall’art. 183, comma 4, del R.D. n. 1775/1933. Nel sistema speciale delle impugnazioni davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il termine breve decorre quindi dal rilascio, anche tramite PEC, della copia integrale della sentenza a seguito dell’avviso di deposito previsto dall’art. 183, comma 3; la disciplina speciale prevale sulla regola ordinaria dell’art. 133 c.p.c. La declaratoria di tardività dell’appello è stata pertanto confermata. Le spese processuali sono state compensate, poiché la giurisprudenza specifica sul punto si era consolidata dopo la proposizione del ricorso. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 183, commi 3 e 4, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

    la soppressione dell’obbligo di registrazione ha reso ormai irrazionale/inutile la notificazione della copia integrale del dispositivo della sentenza, siccome originariamente previsto dal R.D. n. 1775 cit., art. 183, comma 4

    La notificazione del dispositivo prevista dal comma 4 non costituisce più il passaggio necessario per la decorrenza del termine breve: venuto meno l’obbligo di registrazione, il rilascio della copia integrale dopo l’avviso di deposito previsto dal comma 3 è idoneo a far decorrere tale termine.

  • art. 189, comma 1, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

    Il termine breve previsto dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 189, comma 1, per proporre impugnazione davanti al TSAP avverso le sentenze emesse dal Tribunale regionale delle acque pubbliche decorre dal rilascio a mezzo PEC della copia integrale della sentenza, a seguito dell’avviso previsto dell’art. 183 R.D. cit., comma 3

    Il termine breve per impugnare le sentenze del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche decorre dal rilascio della copia integrale della sentenza, anche telematico, conseguente all’avviso di deposito della cancelleria, e non dalla successiva notificazione del dispositivo contemplata dall’art. 183, comma 4.

  • art. 133, comma 2, c.p.c.

    l’evidente carattere speciale della disciplina contenuta nel R.D. n. 1775, artt. 189 e 183… rende la stessa applicabile, in luogo di quella ordinaria stabilita dal “nuovo” art. 133 c.p.c., comma 2

    La disciplina speciale degli artt. 183 e 189 del R.D. n. 1775/1933 regola la decorrenza del termine breve per le impugnazioni in materia di acque pubbliche e prevale sulla disposizione ordinaria dell’art. 133, comma 2, c.p.c.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel sistema speciale delle impugnazioni delle sentenze del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, il termine breve per appellare decorre dal rilascio della copia integrale della sentenza, anche a mezzo PEC, a seguito dell’avviso di deposito previsto dall’art. 183, comma 3, R.D. n. 1775/1933.
  • La soppressione dell’obbligo di registrazione delle sentenze civili ha reso inutile la successiva notificazione della copia integrale del dispositivo prevista dall’art. 183, comma 4, R.D. n. 1775/1933 ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione.
  • La disciplina speciale degli artt. 183 e 189 R.D. n. 1775/1933 prevale sulla disciplina ordinaria dell’art. 133, comma 2, c.p.c. quanto all’individuazione dell’atto che fa decorrere il termine breve per impugnare le sentenze in materia di acque pubbliche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.