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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35238/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere e più episodi di furto in abitazione, deducendo errore di applicazione degli artt. 297, 303 e 309 c.p.p. Sosteneva che è intervenuta una precedente ordinanza cautelare (convalida dell'arresto del 18/01/2022 per reati di furto, artt. 624-bis e 625 c.p.) e che gli elementi indiziari rilevanti per la seconda ordinanza erano già noti al tempo della prima: pertanto chiedeva la retrodatazione dell'efficacia della seconda ordinanza al momento della prima (ai sensi dell'art. 297, comma 3 c.p.p.). Inoltre affermava che i reati oggetto delle due misure fossero connessi (concorso formale, continuazione o nesso teleologico).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: i gravi indizi relativi ai fatti oggetto della seconda ordinanza sono emersi solo con il deposito della comunicazione di notizia di reato finale (8/02/2022) nel contesto di un'indagine complessa; mancava quindi la "desumibilità" degli elementi al tempo della prima ordinanza e la retrodatazione non poteva essere disposta. Inoltre la presunta connessione tra i reati è risultata generica e non provata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen.

    La Corte applica l'art. 297 nel senso che la retrodatazione dell'efficacia di una misura cautelare opera solo se, al momento della prima ordinanza, l'autorita' inquirente era già in possesso di elementi sufficienti per richiedere la misura anche per il reato oggetto del successivo provvedimento; la semplice conoscenza dei fatti non è sufficiente se non erano già stati accertati.

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Richiamato nella prospettazione difensiva; la Corte non rileva violazioni procedurali tali da ritenere erronea l'applicazione della disciplina cautelare, concentrandosi sulla reale disponibilità degli elementi indiziari.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Menüe nel motivo di ricorso; la Corte non ritiene che l'adozione della seconda misura abbia violato i principi di legalità e ragionevolezza legati all'istruttoria, dovendosi invece verificare la presenza effettiva di gravi indizi al momento della prima ordinanza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma penale richiamata in relazione ai furti in abitazione: la prima ordinanza cautelare era collegata a reati di fatto disciplinati da questa norma, ma la fattispecie associativa dedotta nella seconda ordinanza è risultata emergere solo successivamente con la comunicazione finale d'indagine.

  • art. 625 cod. pen.

    Richiamata come riferimento al reato di furto; la Corte osserva che la presenza del reato in astratto non giustifica da sola la retrodatazione senza elementi probatori specifici relativi alla nuova fattispecie.

Massime di principio

  • La retrodatazione dell'efficacia di una misura cautelare ex art. 297 c.p.p. richiede che, al momento della prima ordinanza, l'autorita' inquirente fosse già in possesso di elementi concreti e sufficienti a giustificare anche la successiva misura; la mera conoscenza dei fatti non è sufficiente.
  • Chi impugna per chiedere retrodatazione deve dimostrare concretamente che gli elementi indiziari relativi alla seconda misura erano effettivamente disponibili e conosciuti all'epoca della prima ordinanza.
  • Le affermazioni di 'connessione' tra reati (concorso formale, continuazione, nesso teleologico) devono essere specificamente motivate e provate; formulazioni generiche o generiche evocazioni di istituti non soddisfano l'onere probatorio.
  • Il deposito della comunicazione di notizia di reato e la formalizzazione degli elementi investigativi (intercettazioni, servizi di osservazione, pedinamenti) possono determinare la nascita di nuovi gradi di gravita' indiziaria legittimando successivi provvedimenti cautelari non retrodatabili.
  • In caso di rigetto del ricorso di cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.); pertanto va valutato il rapporto costi-benefici di un ricorso infondato.

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