Cassazione Penale, Sentenza n. 31600/2026 del 19/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli aveva rigettato l'opposizione proposta dagli eredi di una defunta avverso il diniego di revoca della confisca di due unità immobiliari, una in località La Bruca a Scalea e una in via Tironi di Moccia a Ercolano. La confisca era stata disposta in esecuzione di una precedente condanna irrevocabile, fondata sulla sproporzione tra il valore dei beni e i redditi leciti dichiarati. I ricorrenti hanno dedotto, con un primo motivo, contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova, sostenendo che il bene di Scalea fosse stato acquistato in costanza di matrimonio in regime di comunione legale, con acquisto automatico del 50% anche da parte della moglie, e che la Corte avesse trascurato la capacità economica della medesima; analoghe censure sono state svolte per l'immobile di Ercolano, ritenendo illogica la presunzione di mera intestazione formale alla moglie e di assenza di provvista finanziaria. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione di legge per omessa valutazione della ragionevolezza temporale tra acquisizioni patrimoniali e fatti-reato posti a base della confisca, evidenziando che i fatti oggetto di condanna risalivano al 2007 mentre gli acquisti agli anni 2004 e 1990. La Cassazione, però, non ha esaminato nel merito tali censure, dichiarando inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione del difensore, poiché privo di procura speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando preliminarmente che il difensore dei terzi interessati aveva proposto l'impugnazione senza essere munito di procura speciale, requisito necessario per la legittimazione processuale dei soggetti portatori di un interesse meramente civilistico. La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui, in simili ipotesi, trova applicazione l'art. 100 c.p.p. e non è possibile sanare il vizio mediante l'art. 182, comma 2, c.p.c. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
i terzi interessati portatori di un interesse meramente civilistico stanno in giudizio tramite difensore munito di procura speciale; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile
non è applicabile nel processo penale per sanare il difetto di rappresentanza o assistenza del terzo interessato
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
richiamato per escluderne l'applicabilità al processo penale, che è ispirato all'impulso d'ufficio
Massime di principio
- Il difensore del terzo interessato che agisca contro un provvedimento di confisca o sequestro deve essere munito di procura speciale; in difetto, l'impugnazione è inammissibile per carenza di legittimazione processuale.
- Per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico nel processo penale, opera la disciplina speciale dell'art. 100 c.p.p. e non possono essere importati meccanismi di sanatoria previsti dal processo civile, come il termine per regolarizzare il difetto di rappresentanza.
- La mancanza della procura speciale non integra una nullità sanabile ex art. 182, comma 2, c.p.c., poiché tale norma non si applica al processo penale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa della parte, il giudice deve porre a carico dei ricorrenti le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
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