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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03528/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva definito il giudizio con sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., rideterminando la pena in anni due di reclusione ed euro 800 di multa per un tentativo di furto in abitazione e dichiarando estinto per difetto di querela il diverso capo di imputazione relativo a furto aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: totale carenza di motivazione della sentenza e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza, nonostante il contributo collaborativo asseritamente fornito per la ricostruzione dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. In tale sede sono deducibili solo questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione, mentre non possono essere riproposte doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o su vizi della determinazione della pena che non integrino illegalità della sanzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è limitato a specifici vizi: formazione della volontà di aderire all'accordo, consenso del pubblico ministero e difformità del contenuto della sentenza rispetto all'accordo; non sono deducibili motivi rinunciati o censure sulla pena salvo il caso di illegalità della sanzione.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile con il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., nei limiti richiamati dalla Corte.

  • art. 444 c.p.p.

    È richiamato in chiave comparativa per evidenziare che l'applicazione della pena su richiesta ha una fisionomia diversa dal concordato in appello, essendo più ampio l'oggetto dell'accordo.

  • art. 448-bis c.p.p.

    È richiamato per distinzione: le ipotesi di annullamento previste per il patteggiamento sono più ampie rispetto al concordato in appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso deve essere pronunciata senza formalità.

  • art. 110 c.p.

    Norma di concorso di persone nei reati contestati nei capi di imputazione.

  • art. 56 c.p.

    Riferito al tentativo del reato contestato nel capo B.

  • art. 624-bis c.p.

    Norma incriminatrice del furto in abitazione o con strappo, contestata nel capo B in forma tentata.

  • art. 624 c.p.

    Norma base del furto, contestata nel capo A.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Aggravante del furto richiamata nel capo A.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    Aggravante del furto richiamata nel capo A.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Richiamo equivalente alla norma incriminatrice del furto in abitazione o con strappo.

  • art. 624 cod. pen.

    Richiamo equivalente alla norma base del furto.

  • art. 625 cod. pen.

    Richiamo equivalente alle aggravanti del furto.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello il sindacato di legittimità è tipicamente circoscritto a vizi che incidono sull'accordo processuale o sulla conformità della decisione al suo contenuto, non potendo la Cassazione riesaminare il merito delle rinunce operate dalle parti.
  • Le censure sulla motivazione o sul mancato riconoscimento di attenuanti generiche sono inammissibili quando, nel giudizio concordato, non si traducano in una dedotta illegalità della pena.
  • La possibilità di ricorrere per cassazione contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è più ristretta rispetto al patteggiamento, perché il concordato in appello presuppone la rinuncia ai motivi di impugnazione e preclude contestazioni sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica del fatto.
  • La Corte di cassazione deve rilevare d'ufficio solo l'illegalità della pena, intendendosi per tale una sanzione fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; al di fuori di tale ipotesi, i vizi di determinazione della pena non superano il filtro di ammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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