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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34372/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La società aveva presentato domanda di concordato preventivo con riserva, poi seguita da proposta concordataria. All'adunanza dei creditori alcuni creditori, tra cui una fondazione e due obbligazionisti, votarono contro. Il tribunale ritenne la proposta non approvata, dichiarò inammissibile il concordato e contestualmente il fallimento. In appello la società contestò il conteggio dei voti contrari e soprattutto sostenne che i crediti degli obbligazionisti non avrebbero potuto essere ammessi al voto, perché contestati sin dalla domanda e non formalmente ammessi in via provvisoria dal giudice delegato; inoltre contestò che l'insolvenza potesse essere affermata sulla base di quei crediti e della documentazione di procedura. Con il ricorso per cassazione articolò quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla formazione dell'elenco dei creditori e sul valore dell'indicazione dei crediti contestati, assumendo che tale indicazione non equivalesse a riconoscimento né facesse venir meno la contestazione; 2) violazione delle norme sulla contestazione del diritto di voto, sostenendo che non fosse necessaria una contestazione formulata in adunanza con formule sacramentali e che quella già espressa nella proposta bastasse; 3) violazione delle norme sul provvedimento del giudice delegato, assumendo che l'ammissione provvisoria al voto non potesse essere implicita ma dovesse essere espressa e motivata; 4) violazione delle norme sul fallimento e sulla verifica dell'insolvenza, sostenendo che l'insolvenza non potesse essere accertata senza verificare la fondatezza dei crediti degli obbligazionisti istanti, per di più contestati e oggetto di un giudizio ordinario pendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché, nella disciplina del concordato preventivo, la contestazione del diritto di voto costituisce un subprocedimento che si apre solo su specifica domanda di parte in adunanza; in assenza di tale contestazione non vi è obbligo per il giudice delegato di emettere un autonomo provvedimento di ammissione provvisoria al voto. Ha inoltre affermato che, ove la contestazione sia comunque emersa, il decreto di apertura delle operazioni di voto può implicare il rigetto della contestazione stessa. Quanto al quarto motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché non censurava la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata non sull'esistenza dei soli crediti degli istanti ma su molteplici indici di insolvenza, quali illiquidità, tributi scaduti e non pagati e procedure esecutive e monitorie pendenti. La società è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 161 l. fall.

    l'elenco dei creditori e dei crediti contestati ha funzione informativa e costituisce base per le successive verifiche, ma non vale di per sé come riconoscimento confessori del credito.

  • art. 171 l. fall.

    il commissario giudiziale effettua le rettifiche dell'elenco dei crediti sulla base delle scritture contabili e delle risultanze della procedura.

  • art. 172 l. fall.

    la relazione del commissario giudiziale è il supporto su cui si innesta l'eventuale contestazione della legittimazione al voto.

  • art. 175 l. fall.

    i creditori possono contestare il diritto di voto in adunanza; la contestazione apre un subprocedimento incidentale.

  • art. 175 l. fall.

    anche il debitore può contestare in adunanza il diritto di voto dei creditori.

  • art. 176 l. fall.

    la decisione del giudice delegato sulla contestazione del voto ha natura provvisoria e si consolida in sede di omologa o di reclamo avverso il fallimento.

  • art. 178 l. fall.

    decorso il termine per l'espressione dei voti si verifica l'esito dell'approvazione della proposta concordataria.

  • art. 1988 c.c.

    richiamato dal ricorrente per escludere che l'indicazione del credito in procedura concorsuale comporti riconoscimento o promessa di pagamento.

  • art. 2733 c.c.

    richiamato dal ricorrente per negare che l'indicazione del credito nella procedura equivalga a confessione.

  • art. 25 l. fall.

    i provvedimenti del giudice delegato devono essere adottati nei limiti e con le forme previste dalla legge.

  • art. 26 l. fall.

    richiamato per sostenere la necessità di un provvedimento espresso e motivato del giudice delegato.

  • art. 18 l. fall.

    il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento non consente di fondare l'insolvenza su una diversa ricostruzione non censurante la ratio della decisione impugnata.

  • art. 162 l. fall.

    richiamato dal ricorrente nella doglianza relativa all'accertamento dell'insolvenza e alla fase di apertura della procedura.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedurre un vizio di motivazione; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non attaccava la reale ratio decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il ricorso deduceva violazioni di legge; la Corte ha esaminato i motivi sotto tale profilo e ha respinto i primi tre e dichiarato inammissibile il quarto.

  • art. 13, comma

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ma il testo fornito è tronco e non consente ulteriore specificazione.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, la contestazione del diritto di voto sui crediti non è automatica né si desume in modo sufficiente dalla sola indicazione del credito nell'elenco o nella proposta: occorre una specifica contestazione formulata nel momento e nella sede previsti dalla disciplina dell'adunanza.
  • Il provvedimento del giudice delegato sull'ammissione provvisoria al voto ha funzione incidentale e può risultare anche implicitamente dal decreto che apre le operazioni di voto, quando da esso emerga il rigetto delle contestazioni fino a quel momento sollevate.
  • L'elenco dei creditori redatto dal debitore e la relazione del commissario giudiziale non hanno valore confessori; servono a formare la base istruttoria e contabile per l'eventuale subprocedimento di contestazione del voto.
  • L'assenza di una contestazione ritualmente proposta in adunanza esclude che il giudice delegato debba pronunciarsi d'ufficio sull'ammissione provvisoria al voto dei creditori indicati come contestati.
  • In sede di reclamo contro la dichiarazione di fallimento, la censura deve colpire la reale ratio decidendi: se l'insolvenza è stata fondata su plurimi indici di illiquidità e inadempimenti generalizzati, non è decisivo limitarsi a contestare la sola esistenza o rilevanza di un singolo credito.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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