Cassazione Penale, Ordinanza n. 21069/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, riformando solo il trattamento sanzionatorio della decisione di primo grado, aveva comunque confermato la responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in concorso ex art. 110 c.p. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. 309/1990 e avesse invece ritenuto che l'esclamazione 'zio, zio, zio' pronunciata da terzo costituisse inequivocabilmente un avvertimento della presenza della polizia rivolto al ricorrente. In sostanza, chiedeva una diversa lettura delle prove, insistendo sull'uso personale della sostanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze riproponevano le medesime questioni di fatto già esaminate nei gradi di merito e miravano a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto congrua e non illogica la motivazione della Corte di appello, fondata su risultanze dibattimentali oggettive, secondo cui l'uso personale era da escludere perché, dopo l'avvertimento sulla presenza dei poliziotti, l'imputato tentava di fuggire e, sottoposto a perquisizione, venivano rinvenuti cinque involucri termosaldati contenenti cocaina nel cappellino da lui indossato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'inammissibilità ha comportato la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per la contestazione del concorso di persone nel reato in relazione alla detenzione di stupefacenti
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice applicata ai fatti, nella forma di lieve entità, per la detenzione della cocaina rinvenuta
invocato dal ricorrente come illecito amministrativo alternativo all'ipotesi penale, ma escluso dai giudici di merito e non rivalutabile in cassazione
in caso di declaratoria di inammissibilità, comporta condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
null
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
richiamata per affermare che l'inammissibilità può essere ascrivibile a colpa del ricorrente, giustificando la sanzione ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova e diversa lettura delle emergenze istruttorie già scrutinante dai giudici di merito, quando il ricorso si risolva in censure di fatto.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione se è congrua, fondata su risultanze dibattimentali oggettive e non affetta da manifesta illogicità.
- Quando il giudice di merito esclude l'uso personale della sostanza stupefacente sulla base del contesto fattuale complessivo, la rivalutazione di tale accertamento è preclusa al giudice di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni ostative non emergenti nel caso esaminato.
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