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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26051/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Il ricorrente aveva domandato in primo grado l’accertamento della violazione delle distanze legali da parte di opere edificate dal fratello. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 928/2022, aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 396/2024, pubblicata il 15 aprile 2024, aveva rigettato l’appello. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi e corredato da memoria; il testo non ne espone il contenuto, perché la Corte ha definito preliminarmente il ricorso per improcedibilità. Il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza d’appello gli era stata notificata il 16 aprile 2024. Ha però depositato soltanto copia autentica della sentenza, senza la relata di notificazione, richiesta dall’art. 369 c.p.c. in ragione della dichiarazione di notifica e della conseguente decorrenza del termine breve. Il controricorrente ha eccepito l’improcedibilità; il ricorso era stato notificato il 17 giugno 2024, oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, scaduto il 14 giugno 2024.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare i tre motivi. Ha rilevato che, avendo dichiarato la notificazione della sentenza il 16 aprile 2024, il ricorrente era tenuto a depositare entro il termine previsto dall’art. 369 c.p.c. copia autentica della decisione con la relata di notificazione. La relata non era stata prodotta né dal ricorrente né dal controricorrente nel termine utile; il suo deposito con la memoria successiva non ha sanato l’omissione. La procedibilità è una verifica preliminare rispetto all’ammissibilità; non rilevano, ai fini della sanatoria, né la mancata contestazione della data dichiarata né la possibilità di depositare documenti sull’ammissibilità fino a quindici giorni prima dell’adunanza. La Corte ha inoltre escluso il contrasto della sanzione con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5.700, di cui € 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge; ha inoltre disposto il pagamento di € 3.000 al controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. e di € 2.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. Ha dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369, primo comma, c.p.c.

    Tale dichiarazione, decorrere il termine breve di impugnazione e manifestazione di autoresponsabilità della parte, faceva sorgere a suo carico l’onere di depositare, nel termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione, a pena di improcedibilità ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    Quando il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare entro il termine prescritto la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione.

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    Tale dichiarazione, decorrere il termine breve di impugnazione e manifestazione di autoresponsabilità della parte, faceva sorgere a suo carico l’onere di depositare, nel termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione, a pena di improcedibilità ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    L’omesso deposito tempestivo della copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione comporta l’improcedibilità del ricorso quando il ricorrente abbia dichiarato la notifica della decisione.

  • art. 370 c.p.c.

    Né la relata è stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., sola evenienza nella quale, trattandosi di notificazione eseguita su iniziativa di parte, essa sarebbe stata comunque nella disponibilità della Corte: il controricorrente, che aveva curato la notificazione, ha depositato copia della sentenza munita della sola attestazione di conformità e ha eccepito l’improcedibilità.

    La produzione tempestiva della relata da parte del controricorrente che ha curato la notificazione può renderla disponibile alla Corte; nel caso deciso tale produzione non è avvenuta nel termine previsto.

  • art. 372, secondo comma, c.p.c.

    Non la evita, pertanto, la produzione avvenuta con la memoria (Cass. 105/2026), neppure dopo che il d.lgs. n. 149 del 2022 ha consentito, con il nuovo art. 372, secondo comma, c.p.c., il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio: quel deposito non ha efficacia sanante rispetto all’onere dell’art. 369 c.p.c. (Cass. 14245/2026).

    La facoltà di depositare documenti relativi all’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’adunanza non sana l’inadempimento dell’onere di deposito tempestivo stabilito dall’art. 369 c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Essendo la decisione conforme alla proposta di definizione formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.

    Quando la decisione è conforme alla proposta di definizione formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze previste dall’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., secondo quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art. 380-bis.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Essendo la decisione conforme alla proposta di definizione formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.

    La conformità della decisione alla proposta di definizione consente l’applicazione dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.; nel caso concreto la Corte ha condannato il ricorrente a pagare € 3.000 al controricorrente.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Essendo la decisione conforme alla proposta di definizione formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.

    La conformità della decisione alla proposta di definizione consente l’applicazione dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.; nel caso concreto la Corte ha condannato il ricorrente a pagare € 2.000 alla Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di ricorso improcedibile, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Il comma 1-bis individua la misura del contributo unificato cui commisurare l’ulteriore importo previsto dal comma 1-quater, se dovuto.

  • art. 24 Cost.

    La sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, trattandosi di adempimento preliminare non oneroso, preordinato a verificare il passaggio in giudicato della decisione di merito e a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Cass. 19475/2024; Cass. 24724/2024).

    L’onere preliminare di deposito della sentenza con la relata, la cui omissione determina improcedibilità, non viola il diritto di difesa, in quanto è un adempimento non oneroso diretto a verificare il passaggio in giudicato e a individuare la procedura adeguata.

  • art. 111 Cost.

    La sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, trattandosi di adempimento preliminare non oneroso, preordinato a verificare il passaggio in giudicato della decisione di merito e a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Cass. 19475/2024; Cass. 24724/2024).

    L’onere documentale preliminare previsto per la procedibilità del ricorso non contrasta con i principi costituzionali sul giusto processo, perché è non oneroso e funzionale alla verifica del passaggio in giudicato e alla scelta della procedura.

  • art. 6 CEDU

    La sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, trattandosi di adempimento preliminare non oneroso, preordinato a verificare il passaggio in giudicato della decisione di merito e a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Cass. 19475/2024; Cass. 24724/2024).

    La sanzione processuale per l’omesso deposito della relata non viola il diritto a un processo equo, poiché l’adempimento richiesto è preliminare, non oneroso e funzionale alla corretta gestione del procedimento.

Massime di principio

  • Se il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare entro il termine dell’art. 369 c.p.c. copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione; l’omissione comporta l’improcedibilità del ricorso.
  • L’improcedibilità per mancato deposito tempestivo della relata non è sanata dalla produzione tardiva del documento con una memoria, neppure quando avvenga entro il termine previsto per il deposito di documenti relativi all’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 372, secondo comma, c.p.c.
  • La procedibilità del ricorso per cassazione è una verifica preliminare rispetto all’ammissibilità; la mancata contestazione della data di notificazione dichiarata dal ricorrente non sostituisce il deposito richiesto dall’art. 369 c.p.c.
  • L’onere di depositare la sentenza munita della relata di notificazione, la cui inosservanza è sanzionata con l’improcedibilità, non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. né con l’art. 6 CEDU, perché consiste in un adempimento preliminare non oneroso, funzionale alla verifica del passaggio in giudicato e alla selezione della procedura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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