Cassazione Penale, Ordinanza n. 31640/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. deducendo erronea applicazione della legge penale con riferimento al trattamento sanzionatorio. In particolare, la difesa ha censurato la presunta sproporzione della pena applicata, richiamando l'art. 133 c.p. e sostenendo che la sanzione fosse eccessiva rispetto ai criteri di commisurazione. La Corte ha però rilevato che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per specifici motivi tassativi e che la doglianza proposta non rientra tra essi, poiché attiene alla congruità della pena concordata e non alla sua illegalità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena è proponibile soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, ovvero all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura sulla sproporzione della pena non rientra in tali ipotesi, poiché la pena non era illegale ma corrispondeva all'accordo tra le parti e la valutazione di congruità è insindacabile in questa sede. La dichiarazione di inammissibilità è stata adottata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regola il patteggiamento, ossia la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, cui si riferisce il ricorso.
Limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi tassativamente indicati: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Richiamato dalla difesa come parametro di commisurazione della pena, ma la censura fondata sulla sproporzione non è ritenuta deducibile in cassazione contro il patteggiamento se la pena non è illegale.
Prevede che la declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena sia pronunciata senza formalità, de plano.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento il sindacato è circoscritto ai motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- La censura sulla mera sproporzione o inopportunità del trattamento sanzionatorio non è deducibile quando la pena sia legale e coincida con l'accordo tra le parti, poiché in cassazione non è ammessa una rivalutazione della congruità della pena concordata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento va pronunciata senza formalità, mediante procedimento de plano.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla decisione.
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