Ordinanza n. 5417/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 21898/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 21898/2025, relativa alla posizione e al finanziamento di programmi di distretto agroalimentare
Esito
La controversia
Il Ministero ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio. Il Distretto Cerere d'Abruzzo ha proposto appello incidentale. In corso di giudizio, il Ministero e il Distretto Cerere hanno chiesto congiuntamente il rinvio della trattazione, rappresentando che il Ministero aveva comunicato la modifica della fonte di finanziamento del Programma di Distretto "Filiera Cerealicola Sostenibile: Innovazione, Identità e Competitività per i Cereali Abruzzesi". Il programma, già collocato al ventitreesimo posto della graduatoria definitiva, era stato individuato tra gli interventi finanziabili mediante risorse del fondo previsto dall'art. 1, comma 875, della legge n. 207/2024, assegnate al Ministero e ripartite su una linea destinata alla cerealicoltura. Il programma era stato inserito nell'allegato al decreto ministeriale di assegnazione, con un contributo massimo di euro 13.490.235 e cronoprogrammazione 2027-2030. Il relativo iter risultava ancora in corso e il suo perfezionamento avrebbe potuto far venir meno l'interesse alla prosecuzione dei gravami. Il Distretto Cerere ha inoltre eccepito che l'appello principale non era stato notificato a tutte le parti del giudizio di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito gli appelli. Ha ritenuto sussistenti ragioni eccezionali per rinviare la trattazione, in considerazione sia dell'iter amministrativo sopravvenuto potenzialmente idoneo a far cessare l'interesse alla causa, sia della necessità di regolarizzare il contraddittorio. Poiché la controversia è stata ritenuta inscindibile e l'appello principale non era stato notificato a tutte le parti del giudizio di primo grado, ha ordinato al Ministero di integrare il contraddittorio mediante notificazione dell'appello ai distretti indicati nell'ordinanza, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, depositando la prova delle notificazioni entro 30 giorni dall'ultima notificazione. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 25 febbraio 2027. Non è stata resa alcuna decisione definitiva sull'appello principale o incidentale e non risulta una specifica regolazione delle spese.
Norme richiamate
Consente il rinvio della trattazione per ragioni eccezionali; il Collegio lo ha applicato in relazione all'iter amministrativo sopravvenuto e alla possibile cessazione dell'interesse alla causa.
Prevede l'integrazione del contraddittorio nei giudizi con causa inscindibile; il Collegio ha ordinato al Ministero di notificare l'appello principale alle parti del giudizio di primo grado non raggiunte dalla notificazione.
art. 1, comma 875, legge 30 dicembre 2024, n. 207
Individua il fondo utilizzato, secondo quanto rappresentato in giudizio, quale nuova fonte di finanziamento del programma di distretto agroalimentare.
Massime di principio
- Quando, in pendenza dell'appello, sopravviene un procedimento amministrativo potenzialmente idoneo a soddisfare la pretesa sostanziale o a far venir meno l'interesse alla prosecuzione dei gravami, il giudice può disporre il rinvio della trattazione per consentire il perfezionamento dell'iter e verificare l'eventuale sopravvenuta carenza di interesse.
- Nei giudizi d'appello aventi causa inscindibile, qualora l'impugnazione non sia stata notificata a tutte le parti del giudizio di primo grado, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, assegnando un termine perentorio per le notificazioni e un ulteriore termine per il deposito della relativa prova.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio e il rinvio della trattazione non comportano una decisione sul merito dell'appello principale o incidentale né anticipano la valutazione definitiva sulla permanenza dell'interesse a ricorrere.
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