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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31157/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza del Tribunale di Genova che ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più sentenze relative a violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. La difesa aveva limitato l'istanza ai soli fatti commessi nel circondario di Torino (sentenze indicate nei numeri 1, 4 e 5), mentre il Tribunale ha motivato il diniego richiamando fatti commessi a Genova (numeri 2 e 3), che erano temporalmente molto distanti (2 anni e 6 mesi) e quindi, a suo avviso, espressione di una scelta di vita o di un generico programma delittuoso. Il ricorrente ha censurato la mancata valutazione delle sentenze per le quali effettivamente era stata chiesta la continuazione e la carenza di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto tardiva la requisitoria del Procuratore generale depositata oltre il termine di cui all'art. 611 c.p.p. e, pertanto, ne ha escluso le conclusioni. Sul merito ha rilevato che il giudice dell'esecuzione ha travisato l'oggetto dell'istanza (ha trattato le sentenze diverse da quelle effettivamente richieste) e ha omesso di pronunciarsi su quanto chiesto dal condannato, violando l'obbligo di motivazione di cui all'art. 125, comma 3, c.p.p. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina della continuazione: la decisione sul riconoscimento della continuazione richiede una valutazione motivata della coerenza e connessione tra le condotte descritte nelle diverse sentenze; la Cassazione non ha deciso nel merito sulla continuazione ma ha annullato per vizio procedurale relativo all'oggetto dell'istanza e alla motivazione

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale relativa al traffico di sostanze stupefacenti; le condotte contestate erano violazioni di questa norma e la loro possibile continuazione va valutata alla luce della natura e della temporalità dei reati

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Obbligo di motivazione delle ordinanze: il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente le sue decisioni; l'omissione di pronunciarsi sulle richieste effettivamente formulate dalla difesa costituisce vizio che determina l'annullamento

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale prima dell'udienza camerale: il rispetto del termine è funzionale al contraddittorio cartolare; il deposito oltre il termine può essere dichiarato tardivo e le conclusioni non possono essere tenute in conto

  • Corte costituzionale, sent. n. 183 del 2013

    Richiesta della Cassazione di rinvio al giudice a quo in diversa composizione quando vi sia annullamento per vizi che richiedono nuovo esame, in conformità ai principi di imparzialità e garanzia del giudicato

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione è tenuto a decidere espressamente e motivatamente sulle specifiche richieste formulate dalle parti; l'omessa pronuncia su una domanda rilevante costituisce vizio procedurale e può comportare annullamento
  • La valutazione della continuazione ex art. 671 c.p.p. deve essere effettuata sulle singole sentenze oggetto dell'istanza e contenere adeguata motivazione circa omogeneità, unità di disegno criminoso e rilevanza della distanza temporale tra le condotte
  • Se il giudice valuta fatti diversi da quelli indicati dalla difesa (errore di oggetto), la decisione è viziata e va annullata per carenza di motivazione o travisamento dell'istanza
  • Le memorie o requisitorie del pubblico ministero depositate oltre i termini processuali previsti possono essere dichiarate tardive e non considerate ai fini della decisione, perché il termine assicura il corretto contraddittorio cartolare
  • In caso di annullamento per vizi procedurali che incidono sull'esame del merito, la Corte di Cassazione può disporre il rinvio al giudice a quo in diversa composizione per un nuovo esame, conformemente ai principi di imparzialità

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