Cassazione Penale, Ordinanza n. 00769/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, deduceva il vizio di violazione di legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. Tuttavia, dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il motivo era formulato in termini del tutto generici e indeterminati: non indicava quali specifici elementi della decisione di merito fossero censurati, né esponeva una correlazione tra le ragioni poste a base della sentenza impugnata e le critiche mosse, così da non consentire al giudice di legittimità di esercitare il sindacato richiesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'unico motivo era generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. La Corte ha ritenuto che la censura sulla pena ex art. 133 c.p. non individuasse in modo puntuale gli elementi di fatto e di diritto contestati alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata come parametro della censura sulla commisurazione della pena, ma il ricorso non ne indica in modo specifico il cattivo uso da parte del giudice di merito.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e non generico; l'atto di impugnazione deve indicare in modo puntuale i rilievi contro la decisione impugnata, altrimenti è inammissibile.
È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre, in modo astratto e non circostanziato, violazione di legge o vizio di motivazione senza indicare gli specifici passaggi della decisione impugnata censurati e le ragioni della doglianza.
- La specificità del motivo di impugnazione richiede una correlazione effettiva tra le argomentazioni della sentenza impugnata e le critiche formulate dal ricorrente; in difetto, il giudice di legittimità non può esercitare il sindacato richiesto.
- La mera denuncia di un'erronea commisurazione della pena ex art. 133 c.p. non è sufficiente se non è accompagnata dall'indicazione degli elementi fattuali e valutativi che il giudice di merito avrebbe trascurato o mal valutato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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