Cassazione Civile, Sentenza n. 32206/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento Tarsu anno 2010 relativo a presunto mancato pagamento, interessi e sanzioni. La società contestava: difetto di motivazione dell'atto impositivo; illogicità della tariffa applicata e illegittimità del Regolamento comunale; erroneità della superficie tassata (il Comune aveva tassato l'intero specchio acqueo concesso, circa 12.900 mq, destinato a transito e manovra dei natanti, ritenuto dalla ricorrente non idoneo a produrre rifiuti); esclusione delle aree pertinenziali non abitative; necessità di limitare l'imponibilità alla porzione destinata all'ormeggio (posti barca); omessa e insufficiente motivazione della delibera tariffaria e dell'avviso di accertamento.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato ritirato dalla ricorrente, pertanto la Corte ha dichiarato estinto il processo. Le spese processuali sono state integralmente compensate per accordo delle parti. La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato aggiuntivo) nelle ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione, richiamando la giurisprudenza che ritiene tale sanzione applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1 e 2; art. 69, comma 2; art. 70, comma 1
Norme sul tributo comunale (TARSU) e su esclusioni/criteri di imposizione: la ricorrente deduceva violazioni in relazione alla determinazione della superficie tassabile (specchio acqueo vs posti barca) e alla esclusione di alcune aree pertinenziali; la CTR aveva ritenuto imponibile l'intero specchio d'acqua e non ha accolto le eccezioni sollevate.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 174 (principio 'chi inquina paga')
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che devono essere tassate solo le superfici idonee a produrre rifiuti; la questione è stata prospettata come vizio di legittimità dell'imposizione, ma non è stata esaminata nel merito in Cassazione a causa della rinuncia.
d.l. n. 8 del 1999, art. 1, convertito con l. n. 75 del 1999
Richiamato nei motivi relativi all'ambito di esclusione dal tributo per aree pertinenziali non abitative; la ricorrente sosteneva che la CTR ha interpretato la norma in modo restrittivo.
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione della decisione). La ricorrente ha fondato il ricorso su più violazioni di legge e su presunte carenze di motivazione della CTR; il ricorso però è stato ritirato prima di ottenere una pronuncia di Cassazione sulle questioni di merito.
codice di procedura civile, art. 112
Richiamato rispetto all'obbligo di motivazione della decisione e alla necessità che il giudice si pronunci su tutte le questioni dedotte; la ricorrente lamentava omessa o insufficiente pronuncia su deduzioni rilevanti.
codice di procedura civile, art. 132, n. 4
Richiamato in relazione alla motivazione e all'eventuale decisione implicita su questioni sollevate; la ricorrente sosteneva che la CTR aveva deciso implicitamente senza motivare adeguatamente.
Costituzione, art. 111
Richiamato in riferimento al diritto al giusto processo e alla necessità di motivazione delle decisioni giurisdizionali; la ricorrente denunciava violazione di tali principi per carenza motivazionale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma che prevede l'obbligo di versamento di un contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza del ricorrente. La Corte ha escluso l'applicazione di tale contributo in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, seguendo la giurisprudenza che limita l'ambito della norma ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Cass. civ., Sez. VI-1, 12/11/2015, n. 23175 (giurisprudenza richiamata)
Giurisprudenza citata per sostenere che l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia del ricorrente in cassazione e che la norma va interpretata restrittivamente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo senza pronuncia di merito: le questioni sostanziali (es. imponibilità di aree, motivazione della delibera tariffaria) restano quindi senza decisione di legittimità.
- In materia di tributi comunali sui rifiuti, la tassazione delle superfici deve essere collegata alla capacità delle stesse di produrre rifiuti; aree destinate esclusivamente a transito e manovra possono essere dedotte dall'imponibile se il contribuente dimostra l'inidoneità a produrre rifiuti.
- Il giudice deve motivare specificamente le scelte tariffarie e la qualificazione delle superfici tassabili; la mancata o insufficiente motivazione è un profilo rilevante e può costituire motivo di impugnazione in Cassazione.
- Le eccezioni sul difetto di motivazione dell'atto impositivo o della delibera tariffaria vanno formulate e documentate tempestivamente nei gradi inferiori; l'onere probatorio grava sul contribuente che contesta la superficie imponibile.
- Le spese processuali possono essere compensate integralmente per accordo tra le parti in caso di estinzione del giudizio; la rinuncia non comporta automaticamente l'imposizione di contributi aggiuntivi previsti per la soccombenza.
- L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato aggiuntivo) si applica nei casi tipici di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, ma non alla semplice rinuncia del ricorrente; la norma va interpretata restrittivamente.
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