Cassazione Civile, Sentenza n. 32207/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per cassazione è stato oggetto di rinuncia da parte della ricorrente, pertanto la Corte ha dichiarato estinto il processo. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate per accordo delle parti. La Corte ha inoltre rilevato l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n.115/2002 al caso di rinuncia al ricorso per cassazione, richiamando principi di giurisprudenza consolidata.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento Tarsu relativo all'anno 2011. La ricorrente contestava il mancato pagamento del tributo, l'applicazione di interessi e sanzioni, nonché la motivazione dell'atto, l'illogicità della tariffa applicata, l'illegittimità del Regolamento comunale e l'erroneità della superficie tassata (in particolare la tassabilità dell'intero specchio d'acqua concesso destinato a transito e manovra dei natanti, e la non esclusione di aree pertinenziali di insediamenti non abitativi). La società proponeva ricorso per cassazione con otto motivi dedotti in relazione a norme del d.lgs. n.507/1993, disposizioni processuali e principi europei.
Norme richiamate
d.lgs. n. 507 del 1993
art. 62 comma 1 e 2; art. 69 comma 2; art. 70 comma 1
Norme sulla Tarsu richiamate nei motivi di impugnazione per contestare imponibilità e determinazione della tariffa; la Corte di cassazione non si pronuncia nel merito per via dell'estinzione del processo, perciò non è fornita una interpretazione definitiva da parte della Corte suprema nel presente provvedimento
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
art. 174 (principio chi inquina paga)
Invocato dalla ricorrente per sostenere che la tassazione debba seguire il principio 'chi inquina paga' in relazione alle superfici produttive di rifiuti; la Cassazione non decide nel merito su tale questione a causa della rinuncia
codice di procedura civile
art. 360 primo comma nn. 3 e 4; art. 112; art. 132 n.4
Gli specifici motivi di cassazione sono stati formulati richiamando queste norme (vizi di motivazione, omessa pronuncia, violazione di norme processuali). Tuttavia la Corte non ha esaminato il merito degli specifici profili perché il giudizio è stato dichiarato estinto per rinuncia
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamato rispetto ai principi del giusto processo e della motivazione; nessuna pronuncia sostanziale della Corte sulla compatibilità o violazione a causa dell'estinzione
d.l. n. 8 del 1999 convertito in l. n. 75 del 1999
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'esclusione di talune aree dalla base imponibile; non trattato sostanzialmente dalla Cassazione nel provvedimento impugnato
d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte, richiamando giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che la sanzione/contributo aggiuntivo previsto da tale norma non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura applicabile solo in caso di rigetto ovvero di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità
Cass. Sez. civ. 12/11/2015, n. 23175 (giurisprudenza)
Richiamata per precisare che l'art. 13 comma 1‑quater del d.P.R. n.115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso in cassazione; conferma il criterio di stretta interpretazione della misura
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo e impedisce alla Corte di cassazione di pronunciare sul merito; in tali casi non si acquisisce una decisione di merito favorevole al ricorrente.
- In caso di estinzione per rinuncia le spese possono essere regolate per accordo tra le parti; il giudice può compensarle integralmente se vi è accordo o ragioni di equità.
- L'art. 13 comma 1‑quater del d.P.R. n.115/2002 (contributo unificato aggiuntivo) non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione: la sanzione si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Quando si contestano avvisi Tarsu su superfici acquee o aree pertinenziali, è fondamentale nell'istruttoria documentare la reale idoneità della superficie a produrre rifiuti (posti barca vs aree di transito/manovra) e verificare la motivazione della delibera tariffaria comunale e la corretta qualificazione catastale e regolamentare dell'area.
- Se si vuole ottenere un pronunciamento sul merito (es. su imponibilità di specchi d'acqua o esclusioni per pertinenze non abitative) non conviene rinunciare al ricorso: la rinuncia chiude il processo senza risolvere le questioni sostanziali e può lasciare fermo l'accertamento impugnato.
- In vista di contenziosi tributari, verificare preventivamente la completezza della motivazione dell'atto impositivo e l'eventuale violazione del principio del contraddittorio e della motivazione può aumentare le probabilità di successo, oltre a valutare accordi transattivi sulle spese per limitare i costi in caso di esito incerto.
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