Cassazione Civile, Sentenza n. 32262/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia trae origine da una domanda di usucapione promossa da Giuliana Mancini su un immobile di proprietà del defunto Giuseppe Fontana. Il Tribunale di Pavia e la Corte d'appello di Milano avevano riconosciuto l'usucapione a favore della Mancini, ritenendo sussistente un possesso ultraventennale "uti dominus". Fontana Luca ha proposto ricorso per cassazione con plurime censure: in particolare che egli fosse l'unico erede testamentario e quindi l'unico legittimato passivo (escludendo la legittimazione di Marco), che la Mancini fosse soltanto comodataria (mero detentore) e non possessore acquisitivo, e diversi vizi nella valutazione delle prove e nel procedimento. Fontana Marco ha proposto ricorso incidentale deducendo a sua volta la carenza di legittimazione passiva nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale (e il ricorso incidentale di Marco), rilevando che, essendo Fontana Luca unico erede testamentario del de cuius, soltanto lui poteva essere qualificato come legittimato passivo avverso l'azione di usucapione (i legittimari pretermessi non acquisiscono la qualità di eredi senza aver esperito le azioni di riduzione o annullamento del testamento). Ha pertanto cassato la sentenza nella parte relativa alla legittimazione passiva e, decidendo nel merito (non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto), ha dichiarato che la legittimazione passiva spettava in via esclusiva a Fontana Luca. Tutti gli altri motivi di cassazione proposti da Fontana Luca sono stati respinti: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito circa il possesso ultraventennale della Mancini e la sua qualità di possessore "uti dominus". Le spese dell'intero giudizio sono compensate.
Norme richiamate
art. 1158 c.c.
Norma sui requisiti del possesso per l'usucapione; la Corte ha ritenuto provato che la Mancini ha esercitato un possesso con i requisiti di cui all'art. 1158 c.c. per il tempo richiesto
art. 1140 c.c.
Riferito ai requisiti del possesso (continuità, pubblicità, pacificità); la Corte d'appello ha valutato che tali elementi erano presenti
art. 1146, comma 2, c.c.
Principio di accessio possessionis: la prosecuzione del possesso dal de cuius alla Mancini è stata ritenuta ai fini del computo del ventennio
art. 246 c.p.c.
Disciplina della capacità a testimoniare; la Corte ha distinto tra capacità (assenza di interdizione giuridica) e attendibilità delle testimonianze, che resta valutazione di merito
art. 115 e art. 116 c.p.c.
Regole sul ruolo delle prove e sul prudente apprezzamento del giudice di merito nella valutazione degli elementi probatori; la Cassazione ha confermato che la rivalutazione delle prove è rimessa al giudice di merito
art. 360 c.p.c.
Elencazione dei motivi di cassazione: la Corte ha esaminato i motivi rilevando fondato quello relativo alla legittimazione passiva e infondati gli altri di merito
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; artt. 118 disp. att. c.p.c.; art. 111 Cost.
Richiamati dalle censure sulla nullità del procedimento e sulla violazione del diritto di difesa; la Corte non ha ritenuto sussistere tali nullità
artt. 1803 e 1808 c.c.; art. 1322 c.c.
Norme in tema di contratto di comodato e autonomia contrattuale: contestate dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un comodato precario, ma la Corte ha ritenuto che non fosse provato il titolo di detenzione
Massime di principio
- Il soggetto nominato unico erede per testamento è, fino ad eventuale esito contrario di specifiche azioni di riduzione/annullamento, l'unico legittimato passivo rispetto a un'azione di accertamento di usucapione promossa nei confronti del patrimonio del de cuius; i legittimari pretermessi non acquisiscono automaticamente qualità di eredi
- La valutazione della sussistenza del possesso idoneo ad integrare l'usucapione è questione di merito rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata
- Chi allega l'esistenza di un contratto (es. comodato) assume l'onere di provarlo: l'assenza di prova scritta o testimonianze ritenute inattendibili può portare a ritenere il possesso effettivo dell'occupante
- La capacità a testimoniare (art. 246 c.p.c.) va distinta dall'attendibilità della testimonianza; l'eventuale interesse del teste è elemento che il giudice di merito può valutare ai fini dell'inaffidabilità
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito dopo aver cassato parzialmente la sentenza impugnata
- In caso di soccombenza parziale e complessità delle questioni, la compensazione integrale delle spese processuali può essere disposta
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