Cassazione Civile, Sentenza n. 32210/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorrente ha effettuato rinuncia rituale al ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato estinto il processo. Le spese sono state integralmente compensate in virtù dell'accordo tra le parti. La Corte ha inoltre ritenuto non applicabile l'art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato aggiuntivo) in caso di rinuncia, conformemente a giurisprudenza consolidata.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente impugnava avviso di accertamento Tarsu relativo all'anno 2012, contestando il mancato pagamento del tributo, gli interessi e le sanzioni. In primo grado e in appello il gravame era respinto. In cassazione la ricorrente deduceva otto motivi volti a censurare: l'imposizione sull'intero specchio d'acqua concesso (mq. 12.900) non produttivo di rifiuti; la esclusione dal tributo solo delle aree pertinenziali di abitazioni e non anche di insediamenti non abitativi; la mancata motivazione della delibera tariffaria e l'illogicità della tariffa applicata; l'equiparazione delle superfici acquee a superfici scoperte e la mancata considerazione che imponibile debba essere solo la porzione destinata all'ormeggio/ai posti barca; omissione di pronuncia su questioni sollevate relative alla motivazione dell'avviso impugnato. Tali censure sono state illustrate con rimandi agli artt. 62, 69, 70 d.lgs. 507/1993, al principio "chi inquina paga" (art. 174 TFUE) e a varie norme processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 507 del 1993 (TARSU/TIA)
Gli artt. 62, 69 e 70 sono richiamati dalla ricorrente per contestare l'imponibilità delle superfici acquee e la motivazione della delibera tariffaria; la sentenza non entra nel merito essendo intervenuta la rinuncia, ma tali norme costituiscono la base normativa delle doglianze sulla qualificazione delle superfici e sulla determinazione della tariffa
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 174
Invocato il principio "chi inquina paga" come criterio di riferimento per l'imponibilità in ragione dell'effettiva produzione di rifiuti, posto a supporto dell'argomentazione che le superfici destinate a transito/manovra non producono rifiuti e non dovrebbero essere assoggettate
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4
Richiamati come parametri di censura in cassazione (violazione di legge e omessa pronuncia); la Corte ha comunque dichiarato estinto il procedimento per rinuncia, senza decidere sui motivi di diritto
Invocato per censurare presunte violazioni del principio del contraddittorio e della corretta motivazione delle decisioni, in particolare per omissioni nella pronuncia su questioni sollevate
Richiamato in relazione alla dedotta insufficiente motivazione della decisione di merito; la ricorrente sostiene che vi sia stata carenza motivazionale che avrebbe reso la decisione impugnabile in cassazione
art. 111 Cost.
Invocato in connessione al diritto al giusto processo e alla motivazione delle decisioni giudiziarie; la censura riguarda la presunta violazione di tali garanzie da parte della CTR
d.l. n. 8 del 1999, art. 1, convertito con l. n. 75 del 1999
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina normativa applicabile al tributo, come riferimento alla normativa secondaria intervenuta sul tema
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
Norma sul contributo unificato aggiuntivo per il soccombente nelle impugnative; la Corte ha interpretato che tale contributo non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, conformemente a giurisprudenza (Cass. n. 23175/2015)
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo: la Corte non decide nel merito e non può modificare l'esito dei giudizi di merito.
- In caso di rinuncia, le spese possono essere compensate tra le parti per accordo; non si applica automaticamente la penalità del contributo unificato aggiuntivo prevista dall'art.13 d.P.R. 115/2002.
- Sulle questioni di imponibilità di superfici acquee occorre valutare la destinazione d'uso effettiva: imponibile dovrebbe essere la porzione che produce rifiuti o è destinata all'ormeggio, mentre aree di transito/manovra potrebbero non essere produttive di rifiuti e dunque non imponibili, salvo diversa motivazione normativa e regolamentare del Comune.
- La motivazione della delibera tariffaria comunale è requisito rilevante: la determinazione delle tariffe e la loro graduazione tra categorie devono essere adeguatamente motivate per resistere a censure giudiziarie.
- Le aree pertinenziali vanno valutate anche rispetto agli insediamenti non abitativi: l'esclusione dal tributo delle sole pertinenze di abitazioni può essere contestata quando ragioni analoghe si applichino ad altre tipologie di insediamenti.
- In cassazione le doglianze principali sono formulate come violazioni di legge e omessa pronuncia; tuttavia, se la parte rinuncia al ricorso, tali censure restano inesaminate, per cui è strategico valutare il momento e le conseguenze di una eventuale rinuncia.
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