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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32209/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso in Cassazione è stato oggetto di rinuncia da parte della ricorrente; la Corte ha dichiarato estinto il processo. Le spese sono state integralmente compensate, conformemente all'accordo fra le parti. La Corte ha inoltre rilevato che l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002 (contributo unificato aggiuntivo) non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, richiamando orientamento di legittimità.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società impugnava avviso di accertamento Tares 2013 per mancato pagamento, interessi e sanzioni. Contestava la tassazione dell'intero specchio acqueo concessogli (circa 12.900 mq) destinato a transito e manovra natanti, ritenuto inidoneo a produrre rifiuti; l'erronea applicazione della tariffa e la mancanza di motivazione dell'atto; l'illegittimità del regolamento; l'erronea determinazione della superficie tassata e la mancata esclusione delle aree pertinenziali non abitative. Ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi relativi a violazioni di norme tributarie e processuali (artt. d.lgs. n.507/1993, artt. 111 e 112 c.p.c., artt. 132 c.p.c., principio 'chi inquina paga' art. 174 TFUE, ecc.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2

    Norma relativa all'ambito di applicazione della tassa sui rifiuti (individuazione delle superfici soggette): dedotta come violata dalla ricorrente per la tassazione dello specchio acqueo; tuttavia la Corte di cassazione non si è pronunciata nel merito a seguito della rinuncia.

  • d.lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 1

    Disposizione sulle modalità di determinazione della tassa/tributo comunale; invocata dalla ricorrente per vizio di motivazione/tariffa, ma non decisa in cassazione per estinzione del processo.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 174 (principio chi inquina paga)

    Richiamato dalla ricorrente come principio generale che dovrebbe influire sulla determinazione dell'onere tributario correlato all'inquinamento/rifiuti; il motivo è stato esaminato solo in ordine a deduzioni, senza decisione definitiva in Cassazione per rinuncia.

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    Fondamento di impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione in cassazione; utilizzato dalla ricorrente per vari motivi di diritto. La Corte ha rilevato i motivi ma il procedimento è stato estinto per rinuncia.

  • d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1

    Norma richiamata in relazione all'individuazione delle superfici imponibili; la ricorrente deduceva che alcune aree, in particolare pertinenze non abitative o specchio acqueo destinato a manovre, non fossero imponibili.

  • d.l. n. 8 del 1999, art. 1, convertito con l. n. 75 del 1999

    Norme richiamate nel quadro tributario relativo alla Tarsu/Tares; citate dalla ricorrente per sostenere la non imponibilità di determinate superfici, senza decisione della Corte sui profili di merito.

  • d.lgs. n. 507 del 1993, art. 69, comma 2

    Richiamato in rapporto alla motivazione della delibera tariffaria comunale; la ricorrente ha lamentato insufficiente motivazione della tariffa applicata.

  • codice di procedura civile, art. 112

    Principio della motivazione della decisione; la ricorrente ha dedotto violazione per mancata o insufficiente pronuncia su alcune deduzioni, ma la Cassazione ha dichiarato il processo estinto per rinuncia senza entrare nel merito.

  • codice di procedura civile, art. 132, n. 4

    Disposizione sulla pronuncia della Corte d'appello in ordine alle questioni sollevate; invocata per censurare decisioni implicite e carenza di motivazione.

  • Costituzione, art. 111

    Principio del giusto processo e motivazione delle sentenze; richiamato a sostegno della censura sulla carenza motivazionale dell'atto impugnato e della decisione di merito.

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 4

    Ulteriore comma richiamato per vizio di motivazione e omessa pronuncia su deduzioni decisive; avanzato dalla ricorrente ma non deciso per estinzione del giudizio.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Prevede contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente soccombente. La Corte ha stabilito, richiamando giurisprudenza (Cass. n.23175/2015), che tale contributo non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto misura sanzionatoria tipica dei casi di rigetto o inammissibilità.

  • Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175

    Giurisprudenza richiamata per affermare che l'art.13, comma 1-quater, DPR 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione; principio utilizzato dalla Corte nella decisione di estinzione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo senza pronuncia sul merito: le questioni di diritto sostanziale rimangono quindi non decise.
  • In caso di rinuncia le spese possono essere compensate se le parti raggiungono un accordo; la Corte può dichiarare l'integrale compensazione quando ciò risulta dagli atti.
  • L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002 (contributo aggiuntivo) non si applica alla rinuncia del ricorrente: si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Nelle controversie tributarie su superfici e tariffe (es. specchi acquei, pertinenze) è necessario dimostrare con precisione: a) la destinazione d'uso (es. transito/manovra vs ormeggio), b) la idoneità a produrre rifiuti e c) la corretta categoria tariffaria; contestazioni generiche di mancata motivazione rischiano di essere inefficaci.
  • Per far valere vizio di motivazione o omessa pronuncia è importante che il motivo di impugnazione sia specifico e circostanziato, indicando quale parte della motivazione si ritiene insufficiente e quale decisione concreta si chiede.
  • Quando si impugna una delibera tariffaria comunale, oltre a censurare la motivazione, conviene documentare i concreti rapporti tra le categorie tariffarie e gli atti amministrativi comunali per ottenere una pronuncia sul merito.

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