Cassazione Civile, Sentenza n. 32232/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Caravano impugnava per cassazione le sentenze di merito che avevano dichiarato inammissibile per tardività il suo appello e avevano confermato la nullità della compravendita di un immobile abusivo. Il motivo principale dedotto era l'asserita nullità/inesistenza della notifica dell'appello proposto dalla società Studio Mentana, notificato secondo la difesa presso lo studio dell'avv. Irene Natellis e non direttamente al Caravano né agli avvocati nei cui studi aveva eletto domicilio (Tomeo e poi De Filippis). Per tale causa Caravano sosteneva di non essere mai stato costituito nel giudizio d'appello e che la dichiarazione di contumacia e la conseguente inammissibilità del suo appello erano errate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondato il primo motivo, condividendo il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., la notificazione dell'impugnazione può validamente eseguirsi in uno qualsiasi dei luoghi indicati (procuratore costituito, residenza dichiarata, domicilio eletto) senza ordine tassativo, e nel caso era provato che l'avv. Tomeo aveva eletto domicilio presso lo studio dell'avv. Natellis, luogo in cui è stata effettuata la notifica. Perciò la notifica è stata ritenuta valida e il termine per impugnare è corso; di conseguenza la Corte d'appello legittimamente dichiarò la contumacia e l'inammissibilità per tardività dell'appello autonomo di Caravano. La Corte ha inoltre spiegato che le considerazioni del merito svolte 'ad abundantiam' in appello non possono essere sindacate in cassazione quando la statuizione decisiva è quella di inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo previsto.
Norme richiamate
art. 330 c.p.c.
La norma permette la notificazione dell'impugnazione in uno qualsiasi dei luoghi indicati (procuratore costituito, residenza dichiarata, domicilio eletto) in senso alternativo; la Corte l'ha interpretata come idonea a validare la notifica eseguita presso lo studio indicato dall'avvocato difensore, facendo decorrere il termine di impugnazione.
art. 170 c.p.c.
Richiamato nel titolo del motivo come norma relativa alla nullità/inesistenza della notificazione; nella decisione è prevalsa l'analisi basata sull'art. 330 e sulla documentazione della elezione di domicilio.
art. 325 c.p.c.
Richiesto quale riferimento al termine per proporre l'appello; la Corte ha rilevato che, al momento della notifica effettuata, i termini previsti da tale articolo erano già decorsi per Caravano, giustificando l'inammissibilità.
art. 343 c.p.c.
Ulteriore riferimento ai termini processuali per l'impugnazione; la Corte ha ritenuto che anche il termine indicato da questa norma fosse decorso al momento dell'atto di appello autonomo del ricorrente.
art. 276 c.p.c.
Richiamato per spiegare la distinzione tra questioni pregiudiziali di rito e questioni di merito e per motivare l'impossibilità di sindacare in cassazione le argomentazioni 'ad abundantiam' svolte in appello una volta confermata l'inammissibilità procedurale.
art. 13, D.P.R. n. 115/2002 (co. 1-quater e 1-bis)
Norma richiamata in tema di contributo unificato: la Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La notifica dell'impugnazione è valida se eseguita in uno qualsiasi dei luoghi previsti dall'art. 330 c.p.c. (procura costituita, residenza dichiarata, domicilio eletto): la disposizione va intesa in senso alternativo e non gerarchico.
- La notifica eseguita presso lo studio indicato dall'avvocato costituito può far decorrere il termine per l'impugnazione anche se il cliente dichiara di non aver ricevuto direttamente la notifica, purché risulti l'elezione di domicilio o la scelta del luogo da parte del difensore.
- Quando un giudice di appello dichiara l'inammissibilità di un gravame per motivi procedurali (es. tardività), le argomentazioni sul merito svolte 'ad abundantiam' restano inidonee a fondare un sindacato in Cassazione se la censura principale sulla procedura è rigettata: occorre quindi concentrare il ricorso sulla questione procedurale decisiva.
- In presenza di pluralità di parti, la tempestiva impugnazione proposta e notificata da una parte può determinare la contumacia e la decadenza delle altre parti che non abbiano provveduto alla notifica o alla costituzione nei termini.
- È opportuno riunire i giudizi d'appello quando più impugnazioni riguardano la stessa sentenza e le stesse parti, per evitare decisioni divergenti e problemi di decorrenza dei termini.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 32206/2023 del 21/11/2023
- Sentenza civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 32207/2023 del 21/11/2023
- Sentenza civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 32208/2023 del 21/11/2023
- Sentenza civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 32209/2023 del 21/11/2023
- Sentenza civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 32210/2023 del 21/11/2023
- Sentenza civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 32262/2023 del 21/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →