Cassazione Penale, Sentenza n. 32058/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato principalmente sulla violazione dell'art. 649 c.p.p. (divieto di doppio giudizio) poiché il ricorrente era già stato condannato in via definitiva per fatti sostanzialmente sovrapponibili (promozione e gestione della "piazza di spaccio" di via Camassei) con sentenza n. 383 del 10/02/2022, divenuta definitiva il 07/03/2024. La difesa ha sostenuto che la precedente sentenza copre i fatti storici e temporali contestati nel nuovo procedimento e che non sussistevano gli elementi distintivi (affectio societatis diversa, ruolo effettivo diverso, prova di armi riconducibili al sodalizio) tali da configurare un "nuovo fatto". In subordine si è contestata la mancata motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia in carcere, anche alla luce della possibile caduta della presunzione applicabile ai reati associativi e della datazione degli episodi più recenti (settembre 2020) e delle fonti probatorie utilizzate (collaboratore, chat).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente: l'ordinanza del Tribunale di Roma è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio. La Corte ha affermato che non è stata svolta un'adeguata analisi storico-naturalistica e strutturale per escludere l'identità del fatto: mancavano argomentazioni concrete che dimostrassero che la nuova contestazione riguardasse un'associazione effettivamente distinta (diverso programma criminoso, autonomia decisionale/operativa, nuove e diverse condotte) rispetto a quella già oggetto di sentenza passata in giudicato. Pertanto è necessario un supplemento di motivazione del Tribunale per chiarire se e in quale misura sussista gravità indiziaria rispetto a un fatto associativo nuovo e non coperto dal giudicato; la Corte ha considerato assorbite le altre doglianze inerenti la cautela, che vanno valutate alla luce dell'esito della nuova istruttoria.
Norme richiamate
Vieta che l'imputato già condannato o prosciolto con sentenza irrevocabile sia sottoposto a nuovo procedimento per il medesimo fatto, anche se diversamente considerato per titolo, grado o circostanze; principio del ne bis in idem applicato valutando l'identità storico-naturalistica del fatto
art. 4 Protocollo n. 7 alla CEDU
Garantisce a livello convenzionale il divieto di essere perseguiti o condannati penalmente per una stessa infrazione per la quale si è già stati definitivamente giudicati; richiamato per sostenere la tutela costituzionale del divieto di bis in idem
art. 24 Cost.
Richiamato quale presidio dei diritti della difesa; il divieto di bis in idem è collegato alla tutela dei diritti fondamentali dell'imputato
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione alle garanzie del giusto processo; il divieto di subire ripetutamente un procedimento penale per gli stessi fatti è connesso alla certezza e alla tutela procedimentale
Norma sostanziale richiamata nella contestazione per il reato associativo in materia di stupefacenti; utilizzata per definire l'oggetto delle imputazioni
Norma sostanziale relativa a detenzione e cessione di stupefacenti, richiamata in relazione ad ulteriori capi di imputazione
Massime di principio
- Per valutare il divieto di bis in idem conta l'identità storico-naturalistica del fatto: occorre comparare condotta, evento e nesso causale non solo le etichette giuridiche applicate
- Nei reati associativi è necessario accertare se si tratta di una reale nuova organizzazione (diverso programma criminoso, autonomia decisionale/operativa, composizione e ruoli effettivamente distinti) o di una mera diversa prospettazione dello stesso fenomeno
- Quando la contestazione è "aperta" nel tempo, il giudicato deve essere ancorato al contenuto effettivo dell'accertamento: la Procura ha l'onere di provare il protrarsi o la nuova qualificazione della condotta oltre il limite già giudicato
- In presenza di incertezze sulla distinzione tra fatti già giudicati e fatti nuovi, l'interpretazione deve essere più favorevole all'imputato (tutela del diritto fondamentale contro il doppio processo)
- Se il profilo associativo viene meno per effetto del giudicato, anche la valutazione sull'attualità delle esigenze cautelari cambia: l'adeguatezza della misura cautelare va riconsiderata alla luce della nuova qualificazione dei fatti
- Per la difesa: sollevare tempestivamente l'eccezione di ne bis in idem e fornire elementi temporali e fattuali di sovrapposizione tra le imputazioni è strategico; per l'accusa: documentare in modo puntuale le diversità strutturali e temporali dell'organizzazione invocata
- Il giudice di merito, se ritiene non sussistere la medesimezza, deve motivare concretamente e non limitarsi a differenze formali nella composizione o nell'angolo prospettico dell'osservazione
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