Cassazione Civile, Ordinanza n. 10060/2026 del 18/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un'intimazione di pagamento notificata da un agente della riscossione sulla base di pregresse cartelle non pagate. Il contribuente impugnava l'atto davanti al giudice tributario provinciale, ottenendo l'annullamento dell'intimazione perché l'agente della riscossione non si era costituito e, quindi, non risultava provata la notificazione delle cartelle presupposte. L'agente della riscossione appellava la decisione deducendo la nullità del primo grado per mancata notifica del ricorso introduttivo e del contraddittorio, con richiamo all'art. 59 d.lgs. 546/1992. La CTR accoglieva l'appello ritenendo che l'agente non avesse ricevuto l'avviso di trattazione ex art. 31 d.lgs. 546/1992 e rimetteva la causa al primo giudice. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR aveva fondato la decisione su una eccezione mai proposta dall'appellante, dato che l'unica censura era sulla notifica del ricorso introduttivo; 2) omesso esame di un fatto decisivo, poiché la CTR non aveva affrontato la dedotta violazione del contraddittorio per omessa notifica del ricorso all'agente della riscossione; 3) violazione dell'art. 327 c.p.c., assumendo la tardività dell'appello proposto oltre il termine annuale. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l'avviso di trattazione ex art. 31 d.lgs. 546/1992 deve essere notificato solo alle parti costituite e, nel caso concreto, l'agente della riscossione non si era costituito in primo grado; inoltre la CTR aveva accolto l'appello su un presupposto non dedotto dalla parte appellante. Gli altri due motivi sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha quindi censurato la decisione della CTR per avere ritenuto sussistente una nullità processuale non dedotta e comunque insussistente, poiché l'avviso di trattazione non era dovuto a una parte rimasta contumace nel primo grado.
Norme richiamate
La decisione non può fondarsi su una questione o eccezione non ritualmente dedotta dalla parte, pena violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge nella decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
È richiamato per sostenere la tardività dell'appello oltre il termine lungo di impugnazione.
art. 31, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'avviso di trattazione deve essere notificato alle sole parti costituite; non è dovuto nei confronti della parte rimasta contumace in primo grado.
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È la norma evocata dalla CTR per disporre la rimessione della causa al primo giudice in caso di nullità del contraddittorio.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma richiamata per il procedimento camerale in Cassazione.
Massime di principio
- L'avviso di trattazione nel processo tributario va notificato soltanto alle parti che risultano costituite; la sua mancata comunicazione a una parte rimasta contumace non integra nullità del procedimento.
- Il giudice non può accogliere un motivo di impugnazione fondato su una diversa irregolarità processuale mai dedotta dall'appellante, poiché ciò viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Le questioni non esaminate dal giudice di merito restano assorbite e non possono essere scrutinare in cassazione se il motivo accolto è sufficiente a definire la censura principale.
- Nel processo tributario, la rimessione al primo giudice per nullità del contraddittorio presuppone un effettivo vizio processuale rilevante e non una mera irregolarità non sussistente nel caso concreto.
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