Cassazione Penale, Sentenza n. 49453/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza ex art.444 c.p.p. per presunta violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'ipotesi di reato di cui all'art.497-bis c.p.: il ricorrente sosteneva che la carta d'identità esibita non fosse "valida per l'espatrio" (mancanza di microprocessore) e che la falsità potesse essere qualificata come "falso innocuo", quindi non riconducibile alla fattispecie contestata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per i limiti disciplinati dall'art.448, comma 2-bis, c.p.p. (che restringe i motivi di cassazione contro le sentenze di applicazione della pena su richiesta). Il motivo proposto era sostanzialmente una contestazione di fatto/sussistenza della fattispecie (non rientrante nei motivi ammessi) e dunque manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Regolamenta la sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento). Nel caso di specie il giudice ha applicato tale rito su richiesta delle parti.
Circostanza attenuante generale. Nel caso è stata concessa e resa equivalente alla recidiva contestata ai fini della determinazione della pena.
Falso relativo ai documenti d'identità "validi per l'espatrio". Il ricorrente contestava la sussistenza di tale fattispecie sostenendo che il documento non avesse i requisiti tecnici previsti.
Falso materiale o ideologico in atti o documenti (reati collegati contestati in continuazione con art.497-bis).
Norme relative ai reati concernenti i documenti di identificazione, richiamate nelle imputazioni (Capo 3).
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Limita espressamente i motivi di ricorso per cassazione avverso le decisioni di applicazione della pena su richiesta; contestazioni meramente di fatto o sulla sussistenza della fattispecie non sono ammesse.
legge 23 giugno 2017, n. 103 (novellazione che ha introdotto il comma 2-bis)
Ha introdotto il comma 2-bis dell'art.448 c.p.p., restringendo le possibilità di impugnazione in Cassazione delle sentenze di patteggiamento.
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Limiti formali al ricorso in cassazione (il ricorso è stato proposto nei limiti indicati da questa disposizione).
Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; nel caso è stata disposta la somma di euro 4.000.
Massime di principio
- Le sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento, art.444 c.p.p.) possono essere impugnate in Cassazione solo per i motivi tassativamente indicati dall'art.448, comma 2-bis: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena/ misura di sicurezza.
- Non è ammessa in Cassazione, con riferimento a sentenze di patteggiamento, una impugnazione che si limiti a contestare la sussistenza fattuale della singola circostanza o elemento costitutivo del reato: tali censure sono considerate questioni di fatto non rimesse al sindacato di legittimità in questo rito.
- Se si vuole contestare l'applicabilità di una norma (es. qualificazione come art.497-bis), occorre inquadrare il motivo come questione di errata qualificazione giuridica (errore di diritto) e non come semplice contestazione probatoria o fattuale.
- Prima di proporre ricorso per cassazione contro una decisione di patteggiamento è necessario verificare attentamente che il motivo rientri nei limiti dell'art.448, comma 2-bis; altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile e possono essere imposte sanzioni pecuniarie e spese.
- Le questioni tecnico-documentali (es.: se un documento sia o meno "valido per l'espatrio" per ragioni tecnologiche) dovrebbero essere sollevate e provate nel grado di merito (fase istruttoria o in sede di merito), non in Cassazione come mero riesame probatorio.
- Il ricorso deve essere redatto dal difensore con attenzione formale e sostanziale: motivi inammissibili o manifestamente infondati espongono il ricorrente a condanne alle spese e a contributi per la Cassa delle Ammende.
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