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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05792/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva applicato nei confronti del ricorrente le misure cautelari dell'obbligo di dimora nel comune di residenza (Barletta) e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione al reato previsto dall'art. 73 DPR 309/1990 per la coltivazione, presso la propria abitazione, di n. 8 piante di marijuana (stime di 21.150 mg di THC, pari a 846 dosi). Il ricorso per Cassazione è fondato su due motivi: 1) vizio sulla sussistenza del fumus commissi delicti — si censura l'errata applicazione dell'art. 273 c.p.p. e dell'art. 73 DPR 309/1990 sostenendo che il numero ridotto di piante, la tecnica rudimentale di coltivazione e la non completa maturazione delle piante escluderebbero la destinazione allo spaccio; 2) vizio in ordine al periculum — si contesta l'applicazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p., deducendo l'assenza di precedenti specifici, il numero modesto di piante e l'autoproduzione come elemento di decremento del mercato illecito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte dal ricorrente consistessero in una diversa valutazione dei fatti e degli indizi già compiuta dal Tribunale del riesame e non in una violazione di norme o in una manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto congrua e dettagliata la motivazione del Tribunale che, valutando il fumus del reato, ha considerato il numero non esiguo delle piante (8, con altezze da 70 a 134 cm), la conformità botanica alla canapa indiana, il contenuto di THC stimato, la predisposizione di una mini-serra con luci e attrezzature e il rinvenimento di materiali per il confezionamento. Analogamente, la valutazione del pericolo di reiterazione è stata ritenuta un giudizio di merito non sindacabile in Cassazione se non per profili di illogicità o violazioni di legge non dedotte. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, tenuto all'onere di cui all'art. 616 c.p.p., e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; infine, la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 73 DPR 309/1990

    Norma sostanziale che disciplina illeciti relativi a droghe; applicata per contestare la coltivazione di piante di marijuana come fattispecie rilevante ai fini cautelari.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato in relazione al fumus commissi delicti; la Corte osserva che il ricorso non denuncia violazione di questa norma ma solo diversa valutazione dei fatti, il che rende il ricorso inammissibile.

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    Norma che disciplina il pericolo di reiterazione del reato come esigenza cautelare; il Tribunale del riesame ha fondato su tale criterio la misura, e la Corte ha ritenuto la valutazione meramente di merito non sindacabile in Cassazione salvo vizi di motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Disposizione richiamata per l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 28 reg. esec. c.p.p.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Richiamata in sede di valutazione dell'ammontare da versare alla Cassa delle Ammende e per escludere la colpa grave del ricorrente nella presentazione del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione contro misure cautelari personali il controllo è limitato a vizi di diritto o a manifesta illogicità della motivazione; critiche che consistono in una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
  • Nella valutazione del fumus commissi delicti e del periculum i giudici di merito considerano elementi come numero e dimensione delle piante, contenuto stimato di principio attivo (THC), attrezzature per la coltivazione (serre, luci, impianti), e materiali per il confezionamento: la presenza di tali indizi può giustificare misure cautelari anche se il difensore invoca destinazione ad uso personale.
  • L'autoproduzione non determina automaticamente l'esclusione del reato di coltivazione ai fini di spaccio; può essere valutata dal giudice come elemento attenuante o sintomo di uso personale ma non è decisiva se sussistono altri indizi di destinazione allo spaccio.
  • Per tentare di ottenere l'annullamento di misure cautelari in sede di legittimità è necessario denunciare specifiche violazioni normative o illogicità consistenti nella motivazione del provvedimento impugnato, non una semplice richiesta di rivalutazione probatoria.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende, salvo che non risulti colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

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