Cassazione Penale, Ordinanza n. 23124/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha aggiunto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando colpa nella proposizione di un'impugnazione evidentemente inammissibile, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato in senso più favorevole la pena e confermato la condanna per furto aggravato, porto di oggetto atto a offendere e furto tentato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione chiedendo la riqualificazione del tentato furto in danneggiamento; la Corte ha rilevato che si trattava di una censura generica, sostanzialmente rivolta a ottenere un diverso apprezzamento di merito, e comunque su questione non specificamente devoluta in appello. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena base e sulla riduzione per il tentativo; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché la sentenza impugnata aveva motivato in modo congruo e logico richiamando i criteri dell'art. 133 c.p., valorizzando precedenti penali e modalità dell'azione, e aveva contenuto la pena nel medio edittale.
Norme richiamate
viene richiamato per ribadire che in cassazione non possono essere dedotte questioni non specificamente devolute al giudice di appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
richiamato come parametro per la determinazione della pena, che il giudice di merito può valutare discrezionalmente sulla base degli elementi del caso concreto.
usato come आधार della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino solo a ottenere una diversa valutazione del merito dei fatti o delle prove.
- La questione non specificamente devoluta con i motivi di appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione, salvo che si tratti di tema rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibile prima.
- La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto deve essere sorretta da una devoluzione specifica nei gradi di merito; in mancanza, la sua deduzione in cassazione è inammissibile.
- La determinazione della pena entro i limiti edittali è censurabile in cassazione solo se il giudice di merito omette di considerare o motiva irragionevolmente rispetto ai criteri dell'art. 133 c.p.; è invece insindacabile la valutazione discrezionale congruamente motivata.
- La riduzione di pena per il tentativo e la quantificazione del trattamento sanzionatorio sono legittime quando la sentenza dia conto degli elementi concreti valorizzati, come precedenti penali e modalità dell'azione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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