Cassazione Penale, Sentenza n. 24777/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Grumo impugnava il rigetto della domanda di concessione di benefici alternativi alla detenzione (es. detenzione domiciliare, liberazione anticipata, affidamento in prova). Il Tribunale aveva negato il beneficio ritenendo che il ricorrente, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, avesse continuato a tenere condotte devianti (anche nel settore della droga), fosse privo di stabile attività lavorativa e non presentasse prospettive risocializzanti, nonostante fosse in prosecuzione degli arresti domiciliari e avesse più volte fruito della liberazione anticipata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto che il provvedimento impugnato soffrisse di vizi motivazionali: il Tribunale non ha dettagliato le condotte devianti contestate (tempi e contenuto), non ha adeguatamente valutato il comportamento del condannato durante il lungo periodo di prosecuzione degli arresti domiciliari e non ha esaminato in modo compiuto le prospettive di reinserimento (es. disponibilità della madre e proposta di accoglienza da parte di una ONLUS). Di conseguenza la decisione negativa doveva essere motivata in modo più puntuale o riformata.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen., comma 10
Consente la sospensione dell'ordine di esecuzione per il condannato che, al momento del passaggio in giudicato, si trovi agli arresti domiciliari; prevede che lo stato detentivo domiciliare permanga fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza e demanda al magistrato di sorveglianza la gestione della custodia domestica.
Attribuisce al magistrato di sorveglianza compiti relativi alla gestione della custodia domestica e alle attribuzioni operative durante la prosecuzione degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656 c.p.p.
Prevede preclusioni alla concessione di benefici penitenziari per determinate condanne (richiamata nel quadro interpretativo): la preclusione opera al passaggio in giudicato della sentenza, mentre nelle fasi precedenti la condanna può essere valutata solo limitatamente alla meritevolezza del beneficio.
Sez. U., n. 18353 del 31/03/2011 (giurisprudenza)
Ha chiarito che l'irrevocabilità della sentenza determina la cessazione delle misure coercitive non custodiali già applicate, ma ha distinto la disciplina delle misure custodiali rispetto ad altre misure e sottolineato il ruolo dell'art. 656 c.p.p. nel coordinamento fra misure cautelari custodiali e sentenze irrevocabili.
Massime di principio
- Quando il condannato è in prosecuzione degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656 c.p.p., il Tribunale di sorveglianza deve valutare specificamente se proseguire l'espiazione nella forma domiciliare e motivare compiutamente la decisione, positiva o negativa.
- Il giudice non può limitarsi a enunciare genericamente la pericolosità o la recidiva: deve indicare le condotte concrete, i tempi e il nesso rispetto alla valutazione complessiva della personalità e del rischio di reiterazione.
- La condotta tenuta durante il periodo di prosecuzione degli arresti domiciliari (comportamento, liberazioni anticipate godute, partecipazione a percorsi di reinserimento) va considerata e valutata esplicitamente nella motivazione.
- La disponibilità di mezzi di sostegno al reinserimento (famiglia, organizzazioni di accoglienza, proposte concrete) deve essere esaminata e il suo peso motivato; l'assenza di una valutazione su tali elementi può determinare l'annullamento dell'atto.
- Il fatto che il condannato abbia già fruito di liberazioni anticipate o di misure equivalenti non determina automaticamente la concedibilità del beneficio né la sua esclusione: sono elementi da valutare nel contesto complessivo e motivati.
- La mancata o insufficiente motivazione costituisce vizio rilevante: in presenza di carenze argomentative la Corte di Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, chiedendo una valutazione puntuale e articolata.
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