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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17088/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale doganale con cui, a seguito di controllo in aeroporto, è stata contestata a una viaggiatrice la violazione dell'obbligo di dichiarare il trasporto di denaro contante superiore a 10.000 euro in uscita dall'Unione europea. La somma rinvenuta era pari a 90.095 euro e la sanzione amministrativa irrogata ammontava a 32.038 euro, oltre spese, con contestuale sequestro delle somme. La ricorrente aveva sostenuto che l'obbligo di dichiarazione non dovesse ritenersi già sorto nell'aeroporto di partenza nazionale, poiché il suo volo internazionale prevedeva uno scalo interno e il confine doganale sarebbe stato varcato solo nell'ultimo aeroporto unionale di transito. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 195/2008 e dell'art. 40 del regolamento di esecuzione UE n. 2447/2015, sostenendo che la dichiarazione valutaria sarebbe dovuta essere resa solo presso l'ultimo scalo internazionale di partenza verso il Paese extra UE, non già al primo imbarco.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha respinto. Ha affermato che, in caso di volo internazionale verso un Paese extra UE risultante da biglietto unitario, il valico doganale rilevante ai fini dell'obbligo di dichiarazione del denaro contante può essere individuato nel primo aeroporto di imbarco predisposto dallo Stato membro, anche se è previsto uno scalo intermedio interno. Ha valorizzato la finalità preventiva e dissuasiva della disciplina europea sul controllo dei movimenti di denaro contante e ha escluso che l'art. 40 del regolamento di esecuzione UE n. 2447/2015 fosse decisivo, poiché riferito al controllo dei bagagli e non alla diversa obbligazione di dichiarazione del trasporto di denaro da parte della persona fisica. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 195/2008

    L'obbligo di dichiarare il trasporto di denaro contante superiore alla soglia si applica già al primo imbarco verso Paese extra UE, quando il volo internazionale è unico e il controllo è effettuato dagli organi doganali competenti presso l'aeroporto nazionale di partenza.

  • art. 6, comma 2, n. 2, d.lgs. n. 195/2008

    È richiamato come base del sequestro delle somme in caso di violazione dell'obbligo dichiarativo.

  • art. 4 d.P.R. n. 43/1973

    Le dogane sono istituite negli aeroporti aperti al traffico aereo civile internazionale.

  • art. 32 d.P.R. n. 43/1973

    I funzionari doganali e la guardia di finanza possono effettuare controlli all'arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento dell'aeromobile su persone e cose trasportate.

  • art. 40 Reg. esecuzione UE n. 2447/2015

    Non è ritenuto dirimente perché disciplina il controllo dei bagagli, mentre l'obbligo di dichiarazione riguarda il trasporto di denaro da parte della persona fisica.

  • art. 3, paragrafo 1, Reg. CE n. 1889/2005

    La nozione di persona fisica che entra o esce dall'Unione va interpretata in senso ampio, coerentemente con la finalità preventiva e dissuasiva del regolamento.

  • art. 1, paragrafo 1, Reg. CE n. 1889/2005

    Il regolamento mira a stabilire norme armonizzate per la sorveglianza dei movimenti di denaro contante che entra nell'Unione o ne esce.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La reiezione del ricorso comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'obbligo di dichiarazione del trasporto di denaro contante in uscita dall'Unione deve essere interpretato in modo funzionale alla sua finalità preventiva e dissuasiva, senza ridurlo alla sola nozione formale di attraversamento dell'ultima frontiera doganale.
  • Quando il viaggio internazionale è organizzato con biglietto unitario e il primo aeroporto nazionale è già sede di imbarco per la destinazione extra UE, il controllo doganale e l'obbligo dichiarativo possono legittimamente essere collocati in quel primo scalo.
  • L'articolo che disciplina il controllo dei bagagli non limita la diversa regola sulla dichiarazione del denaro contante, perché quest'ultima tutela il monitoraggio del trasferimento della somma in capo alla persona fisica, indipendentemente dal fatto che il denaro sia nel bagaglio o addosso al viaggiatore.
  • In materia di ricorso per cassazione per violazione di legge, la censura è infondata quando la norma invocata viene letta in modo incompatibile con la ratio della disciplina unionale e con la possibilità per lo Stato membro di organizzare i controlli doganali al primo imbarco.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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