Cassazione Penale, Sentenza n. 31480/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato l'errore di diritto del GIP nel non escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis in presenza dell'aggravante della minorata difesa (che comprende circostanze di tempo e di luogo, non solo condizioni soggettive della vittima). Ha quindi annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha censurato l'applicazione da parte del GIP della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis cod. pen.) nel procedimento per truffa aggravata: secondo il ricorrente il giudice ha erroneamente ritenuto sussistente la particolare tenuità nonostante fosse contestata l'aggravante della minorata difesa (profittamento di circostanze di tempo e luogo, vendita a distanza tramite marketplace), che per legge esclude l'applicazione dell'art. 131-bis. Il PG ha altresì richiamato gli indici richiesti per dichiarare la tenuità (esiguità del danno, non abitualità della condotta) e ha chiesto l'annullamento della decisione con rinvio.
Norme richiamate
l'offesa "non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona"
La Corte interpreta il comma 2 come norma ostativa all'applicazione della causa di non punibilità quando ricorra anche una forma di minorata difesa; detta minorata difesa non si limita agli aspetti soggettivi della vittima ma comprende anche circostanze di tempo e luogo
art. 640, comma 2, n. 2-bis cod. pen.
Tipizza la truffa aggravata quando l'agente ha profittato di circostanze di tempo, luogo o persona tali da ostacolare la difesa; la presenza di tale aggravante rende incompatibile l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità
art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen.
"ha profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa"
La locuzione viene intesa come comprensiva sia delle condizioni intrinseche della vittima sia delle circostanze ambientali (tempo, luogo) che riducono la possibilità di difesa, e tale fattispecie aggravante ostacola il riconoscimento della particolare tenuità
Norma procedurale che autorizza l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello competente
Richiamata solo in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; non incide sul merito sostanziale
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non puo' essere riconosciuta se ricorre una delle situazioni previste dal comma 2, tra cui il profittamento di condizioni di minorata difesa.
- L'aggravante della minorata difesa (art. 61, n.5 richiamata dall'art. 640, co.2, n.2-bis) comprende sia le condizioni personali della vittima sia circostanze di tempo e di luogo (es. vendite online a distanza) che ostacolano la difesa; la sua presenza esclude l'applicazione dell'art. 131-bis.
- Nei reati commessi mediante trattative a distanza o piattaforme online deve essere valutato con attenzione se l'organizzazione dell'offerta e la distanza hanno determinato una minorata possibilità di difesa della vittima: se sussiste, la tenuità non è riconoscibile.
- Per ritenere la particolare tenuità occorre la concomitanza degli indici previsti dalla giurisprudenza (esiguità del danno, non abitualità della condotta, modalità e contesto), ma l'accertamento di un ostacolo normativo (motivazioni abiette, minorata difesa, esiti lesivi gravi) prevale e impedisce il beneficio.
- Il giudice deve motivare specificamente l'esclusione o l'esistenza di circostanze ostative previste dal comma 2 dell'art. 131-bis; un accertamento generico della "non abitualità" e dell'esiguità del danno non basta se cè contestata l'aggravante della minorata difesa.
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