Cassazione Penale, Sentenza n. 21895/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha ritenuti responsabili, in concorso, del delitto consistente nella formazione di un testamento pubblico falso (artt. 110 e 476 c.p., comma 2). Le censure principali prospettate sono: vizio di motivazione e contraddittorietà rispetto alle dichiarazioni testimoniali che avrebbero attestato la genuinità della firma della testatrice; errata o insufficiente valutazione degli accertamenti grafologici (sostenendo che tali perizie hanno valore solo indiziario o che la consulente della difesa si era basata su duplicati affidabili); travisamento della prova riguardo alla corrispondenza tra i numeri di registro riportati sul repertorio notarile e sulla scheda testamentaria; omissione di esame di atti e testimonianze ritenute decisivi (quali indagini estere, annotazioni sul passaporto, dichiarazioni di testimoni che avrebbero confermato il viaggio della testatrice e la sottoscrizione); richiesta non accolta di disporre una perizia tecnico-scientifica sulla carta e l'inchiostro per datare il testamento; e, più in generale, lamentele secondo cui la Corte d'appello avrebbe svolto un giudizio autoreferenziale e sarebbe entrata nel merito della sfera interna della testatrice senza adeguata prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito una motivazione effettiva, coerente e non manifestamente illogica, fondandosi su: (i) accertamenti grafologici che hanno evidenziato discontinuità e differente pressione della firma rispetto ad altre firme certe della testatrice; (ii) elementi documentali raccolti con rogatoria internazionale che hanno mostrato incongruenze tra i numeri di repertorio registrati dal notaio e quelli riportati sulla scheda testamentaria; (iii) plurimi elementi logici, documentali e dichiarativi che hanno reso implausibile il viaggio e la sottoscrizione da parte della testatrice. La Corte ha inoltre precisato i limiti del sindacato di legittimità (non è consentito riesaminare i fatti o riformulare una diversa valutazione della prova se la motivazione del giudice di merito è coerente) e confermato il potere discrezionale del giudice di merito nel rifiuto della rinnovazione istruttoria (perizia), sindacabile solo sul piano della motivazione, che nel caso di specie era adeguata. Conseguentemente, è rimasta confermata la declaratoria di non doversi procedere per il reato di truffa tentata per prescrizione così come stabilito in appello, mentre è stata confermata la responsabilità per falsificazione del testamento. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (Euro 8.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
Richiamato per indicare il concorso di persone nella commissione del reato; la Corte ha ritenuto che gli imputati abbiano agito in concorso nella formazione del testamento falso.
Richiamato in relazione al reato di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale o di falsificazione di atto pubblico; la Corte d'appello ha ritenuto sussistente il reato per l'atto pubblico notarile attestante la sottoscrizione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in ordine ai limiti formali dell'enunciazione dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto che il ricorso di Mateja fosse conforme ai limiti previsti.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma sul vizio di motivazione impugnabile in Cassazione (manifest illogicità o contraddittorietà). La Corte ha applicato il criterio restrittivo sancendo che le censure dovevano dimostrare radicali incompatibilità nella motivazione, cosa non avvenuta.
Richiamato nel richiamo al canone 'oltre ogni ragionevole dubbio' per la valutazione della colpevolezza; la Corte ha spiegato che tale canone va valutato alla luce della coerenza logica complessiva della motivazione e non come pretesto per riesaminare il fatto in sede di legittimità.
Norma che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello. La Corte ha confermato il potere discrezionale del giudice dell'appello nel respingere la richiesta di perizia e ha precisato che il sindacato di Cassazione su tale diniego è limitato alla verifica della motivazione del provvedimento.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione in sede penale controlla la correttezza della motivazione del giudice di merito e non è luogo per una rivalutazione dei fatti o della prova; critiche che propongono solo una diversa lettura dei fatti sono, di regola, inammissibili.
- Per contestare la motivazione in Cassazione è necessario indicare elementi processuali dotati di autonoma forza dimostrativa tali da mostrare contraddizioni o travisamenti che rendano manifestamente illogica o incompleta la decisione; semplici dubbi o ipotesi alternative non sono sufficienti.
- Gli accertamenti tecnico-scientifici (es. perizie grafologiche) e le scelte tra tesi peritali sono valutazioni di merito: la scelta di un giudice tra perizie contrastanti è incensurabile in Cassazione purché la sentenza espliciti le ragioni della scelta.
- La richiesta di disporre rinnovazione istruttoria o perizia in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; il rigetto è sindacabile in Cassazione solo sotto il profilo della motivazione del diniego.
- La prova indiziaria va valutata in modo unitario e cumulativo: singoli indizi ambigui possono assumere forza dimostrativa se integrati da altri elementi convergenti che rendono la ricostruzione plausibile e coerente oltre ogni ragionevole dubbio.
- Se si intende impugnare una sentenza per vizio di motivazione è utile, a fini di ammissibilità, concentrare le censure su specifici atti del processo e dimostrare con chiarezza come quei documenti o dichiarazioni disarticolino la struttura argomentativa del giudice di merito.
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