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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21895/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha ritenuti responsabili, in concorso, del delitto consistente nella formazione di un testamento pubblico falso (artt. 110 e 476 c.p., comma 2). Le censure principali prospettate sono: vizio di motivazione e contraddittorietà rispetto alle dichiarazioni testimoniali che avrebbero attestato la genuinità della firma della testatrice; errata o insufficiente valutazione degli accertamenti grafologici (sostenendo che tali perizie hanno valore solo indiziario o che la consulente della difesa si era basata su duplicati affidabili); travisamento della prova riguardo alla corrispondenza tra i numeri di registro riportati sul repertorio notarile e sulla scheda testamentaria; omissione di esame di atti e testimonianze ritenute decisivi (quali indagini estere, annotazioni sul passaporto, dichiarazioni di testimoni che avrebbero confermato il viaggio della testatrice e la sottoscrizione); richiesta non accolta di disporre una perizia tecnico-scientifica sulla carta e l'inchiostro per datare il testamento; e, più in generale, lamentele secondo cui la Corte d'appello avrebbe svolto un giudizio autoreferenziale e sarebbe entrata nel merito della sfera interna della testatrice senza adeguata prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito una motivazione effettiva, coerente e non manifestamente illogica, fondandosi su: (i) accertamenti grafologici che hanno evidenziato discontinuità e differente pressione della firma rispetto ad altre firme certe della testatrice; (ii) elementi documentali raccolti con rogatoria internazionale che hanno mostrato incongruenze tra i numeri di repertorio registrati dal notaio e quelli riportati sulla scheda testamentaria; (iii) plurimi elementi logici, documentali e dichiarativi che hanno reso implausibile il viaggio e la sottoscrizione da parte della testatrice. La Corte ha inoltre precisato i limiti del sindacato di legittimità (non è consentito riesaminare i fatti o riformulare una diversa valutazione della prova se la motivazione del giudice di merito è coerente) e confermato il potere discrezionale del giudice di merito nel rifiuto della rinnovazione istruttoria (perizia), sindacabile solo sul piano della motivazione, che nel caso di specie era adeguata. Conseguentemente, è rimasta confermata la declaratoria di non doversi procedere per il reato di truffa tentata per prescrizione così come stabilito in appello, mentre è stata confermata la responsabilità per falsificazione del testamento. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (Euro 8.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per indicare il concorso di persone nella commissione del reato; la Corte ha ritenuto che gli imputati abbiano agito in concorso nella formazione del testamento falso.

  • art. 476, comma 2, cod. pen.

    Richiamato in relazione al reato di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale o di falsificazione di atto pubblico; la Corte d'appello ha ritenuto sussistente il reato per l'atto pubblico notarile attestante la sottoscrizione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine ai limiti formali dell'enunciazione dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto che il ricorso di Mateja fosse conforme ai limiti previsti.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma sul vizio di motivazione impugnabile in Cassazione (manifest illogicità o contraddittorietà). La Corte ha applicato il criterio restrittivo sancendo che le censure dovevano dimostrare radicali incompatibilità nella motivazione, cosa non avvenuta.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato nel richiamo al canone 'oltre ogni ragionevole dubbio' per la valutazione della colpevolezza; la Corte ha spiegato che tale canone va valutato alla luce della coerenza logica complessiva della motivazione e non come pretesto per riesaminare il fatto in sede di legittimità.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello. La Corte ha confermato il potere discrezionale del giudice dell'appello nel respingere la richiesta di perizia e ha precisato che il sindacato di Cassazione su tale diniego è limitato alla verifica della motivazione del provvedimento.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione in sede penale controlla la correttezza della motivazione del giudice di merito e non è luogo per una rivalutazione dei fatti o della prova; critiche che propongono solo una diversa lettura dei fatti sono, di regola, inammissibili.
  • Per contestare la motivazione in Cassazione è necessario indicare elementi processuali dotati di autonoma forza dimostrativa tali da mostrare contraddizioni o travisamenti che rendano manifestamente illogica o incompleta la decisione; semplici dubbi o ipotesi alternative non sono sufficienti.
  • Gli accertamenti tecnico-scientifici (es. perizie grafologiche) e le scelte tra tesi peritali sono valutazioni di merito: la scelta di un giudice tra perizie contrastanti è incensurabile in Cassazione purché la sentenza espliciti le ragioni della scelta.
  • La richiesta di disporre rinnovazione istruttoria o perizia in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; il rigetto è sindacabile in Cassazione solo sotto il profilo della motivazione del diniego.
  • La prova indiziaria va valutata in modo unitario e cumulativo: singoli indizi ambigui possono assumere forza dimostrativa se integrati da altri elementi convergenti che rendono la ricostruzione plausibile e coerente oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Se si intende impugnare una sentenza per vizio di motivazione è utile, a fini di ammissibilità, concentrare le censure su specifici atti del processo e dimostrare con chiarezza come quei documenti o dichiarazioni disarticolino la struttura argomentativa del giudice di merito.

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