Cassazione Civile, Ordinanza n. 22922/2021 del 13/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro il decreto del Tribunale di L'Aquila che aveva rigettato l'impugnazione avverso il provvedimento negativo emesso dalla Commissione territorialmente competente in materia di protezione internazionale. In sede di legittimità, tuttavia, la Corte ha rilevato d'ufficio che la procura speciale depositata dal ricorrente era viziata, perché non conteneva alcuna espressione idonea a dimostrare che il difensore avesse certificato la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; la formula utilizzata si limitava all'autenticazione della firma con la dicitura "Per autentica". Alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di procura speciale per il ricorso per cassazione nelle materie di cui all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, la Corte ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha dato atto che, trattandosi di materia regolata dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 e disposizioni collegate, la procura speciale per il ricorso deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, con certificazione del difensore sia della data sia dell'autenticità della firma. Poiché la procura prodotta non rispettava tale requisito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
Per il ricorso per cassazione nelle materie ivi regolate la procura speciale deve recare espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore su tale requisito, oltre all'autenticità della firma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale, la procura speciale è valida solo se contiene in modo esplicito l'indicazione che è stata conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e se il difensore certifica tale circostanza.
- La sola autenticazione della firma del conferente, priva dell'esplicita attestazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento, non è sufficiente a soddisfare il requisito richiesto dalla legge.
- La mancanza di una procura speciale conforme ai requisiti formali prescritti determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l'intimato non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
- In presenza dei presupposti di legge, la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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