Cassazione Penale, Sentenza n. 13131/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (partecipazione ad associazione di tipo mafioso, cosca "Rugolino") fondata su sei motivi: carenza della motivazione logica della sentenza d'appello; uso di precedenti pronunce che non riferivano la posizione dell'imputato; mancata valutazione degli esiti assolutori del parallelo giudizio abbreviato rispetto ai coimputati; insufficiente considerazione della natura indiretta e monofontica delle dichiarazioni di collaborazione (principalmente attribuite a Sebastiano Callea) e della loro mancata verifica esterna; mancato esame della rilevanza del fatto che l'omicidio Canale, pur con matrice mafiosa, sarebbe inquadrabile in dinamiche riconducibili ad altra cosca (Condello) e non alla Rugolino; valutazione equivoca delle intercettazioni in carcere (messe come indizio di fama criminale o di ruolo dominante) e censura sulla determinazione della pena per non aver riconosciuto le attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione dell'appello. Ha rilevato che la sentenza impugnata non ha adeguatamente affrontato le questioni devolute dalla difesa: non ha valutato né spiegato l'incidenza dell'assoluzione intervenuta nel parallelo rito abbreviato, né motivato la fiducia in dichiarazioni di collaborazione provenienti da unica fonte e prive di riscontri, né giustificato come la partecipazione all'omicidio Canale (ricostruito in chiave riconducibile alla cosca Condello) dimostri l'appartenenza dello Iannò alla cosca Rugolino. Le conversazioni intercettate in carcere sono state ritenute insufficienti ad integrare un convincente quadro probatorio. Per questi motivi la sentenza è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria; ogni questione sul trattamento sanzionatorio è stata assorbita dall'annullamento.
Norme richiamate
La partecipazione all'associazione mafiosa si concretizza nell'apporto concreto e apprezzabile, anche se di secondaria importanza o temporaneamente limitato, idoneo a favorire l'esistenza, la conservazione o il rafforzamento del sodalizio e il perseguimento dei fini criminosi.
Obbligo di motivazione del giudice: la sentenza deve indicare le ragioni della decisione attraverso la chiara esplicitazione del percorso logico; la mera riproduzione di atti o la dichiarazione di condivisione della motivazione di primo grado senza valutazione critica non sono sufficienti.
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
La cassazione può essere fondata per vizio di motivazione quando il provvedimento impugnato non dia una risposta ragionevole a doglianze che possono dimostrare l'insussistenza delle contestazioni.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 36958/2021 e altre pronunce richiamate)
Sviluppi interpretativi sul concetto di 'contributo apprezzabile' alla associazione mafiosa e sul valore probatorio degli elementi indiziari: la partecipazione va valutata nel complesso e con riferimento alla struttura del sodalizio; vanno altresì considerati i limiti probatori delle dichiarazioni di collaboratori e l'esigenza di riscontri esterni.
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve motivare in modo specifico e logico ogni decisione di conferma della responsabilità, rispondendo alle censure rilevanti sollevate dalla difesa e valutando unitariamente il materiale probatorio.
- La partecipazione a un omicidio riconducibile a dinamiche di una data cosca non è di per sé sufficiente a provare l'appartenenza dell'imputato a un diverso sodalizio: è necessario dimostrare il nesso probatorio tra il fatto criminoso e la specifica associazione contestata.
- Le dichiarazioni di collaboratori riconducibili a una sola fonte richiedono riscontri esterni o elementi di autonomia che ne garantiscano l'attendibilità; in mancanza la loro valenza probatoria è limitata.
- Intercettazioni che descrivono rapporti personali o comportamenti carcerari (domicilio di pacchi, ruolo in carcere, espressioni di preoccupazione) hanno valore indiziario debole se non inserite in un quadro probatorio più ampio e coerente.
- Gli esiti assolutori in giudizi paralleli o con rito diverso sono elementi che il giudice di merito deve considerare e motivare esplicitamente se ritiene di mantenerne diverso rilievo probatorio.
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