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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12634/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza di appello che aveva dichiarato estinti per prescrizione due capi e rideterminato la pena per il reato residuo. Il ricorrente deduceva: 1) omessa/notifica del decreto che dispone il giudizio per la sua assenza alla lettura in udienza preliminare e conseguente vizio procedurale; 2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 648 (e, in subordine, della speciale tenuità del danno ex art. 62 n.4) in ragione del modesto valore del ciclomotore; 3) omessa pronuncia e/o errata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità dopo la novella) e mancata valutazione del motivo nuovo ex art. 585, comma 4 c.p.p.; 4) vizio nella quantificazione della pena (soprattutto della pena pecuniaria) e mancata concessione delle attenuanti generiche per età, comportamento processuale e situazione personale ed economica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato o inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che dagli atti risultava la presenza dell'imputato al verbale di udienza preliminare e che, comunque, spettava al difensore chiedere immediatamente la correzione/integrazione del verbale (richiamando l'art. 482 c.p.p.). I motivi relativi alle attenuanti e alla causa di non punibilità sono stati dichiarati aspecifici o privi di fondamento: la Corte territoriale aveva motivato il diniego evidenziando la gravità della condotta (fuga, resistenza, lesioni ai pubblici ufficiali) e la precedente personalità dell'imputato; il danno patrimoniale non è stato ritenuto di "speciale tenuità" (valore del ciclomotore non inferiore a qualche centinaia di euro). In conclusione il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato i requisiti di specificità dei motivi (non ammessi quelli generici/aspecifici) e le lettere invocate per la formulazione dei motivi

  • art. 429 c.p.p.

    Richiamato con riferimento alla notifica del decreto che dispone il giudizio: se l'imputato non è presente alla lettura il provvedimento dovrà essere notificato, ma nella vicenda il verbale risultava attestare la presenza

  • art. 482 c.p.p., comma 2

    Il Collegio ha sottolineato l'onere e la possibilità per le parti (difensore) di chiedere la lettura e la correzione del verbale in udienza per garantire la fedeltà della verbalizzazione; tale principio applicato anche all'udienza preliminare

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato nell'ambito delle doglianze processuali sulla verbalizzazione e prova del contenuto delle udienze (rilevanza della verbalizzazione come atto, ma possibilità di contestazione nel processo)

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato insieme agli altri artt. sulle formalità e sull'efficacia probatoria dei verbali d'udienza; la Corte segnala che le contestazioni vanno tempestivamente rilevate

  • art. 648 cod. pen.

    Riguarda l'ipotesi attenuata per ricettazione: la Corte territoriale ha escluso l'ipotesi attenuata in considerazione delle modalità complessive del fatto (fuga, resistenza, lesioni) e dello stato personale dell'imputato

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante per il danno di speciale tenuità: la Corte ha richiamato che la speciale tenuità richiede valore praticamente irrilevante; il ciclomotore, valutato alcune centinaia di euro, non è stato ritenuto rientrare in tale fattispecie

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per alcune ipotesi attenuate (novella menzionata); la Corte ha ritenuto la questione aspecifica o comunque non applicabile sulla base della gravità della condotta e del giudizio motivato sui fattori ostativi

  • art. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.

    Richiami relativi al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti/generiche: la Corte ha motivato il rigetto delle attenuanti generiche con riferimento alla personalità e alla gravità delle condotte e ha ritenuto congrua la quantificazione della pena

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente alla Cassazione, se rigetta il ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento: la Corte ha disposto tale condanna

Massime di principio

  • La verbalizzazione dell'udenza fa prova e l'onere di contestarne l'inesattezza in corso d'udienza grava sulla difesa: è necessario chiedere immediatamente la lettura o la rettifica del verbale (art. 482 c.p.p.)
  • Per la concessione della circostanza attenuante del danno di "speciale tenuità" (art. 62 n.4) il valore del danno deve essere praticamente irrilevante; danni di modesta o contenuta entità non sono automaticamente sufficienti
  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis è distinta dalle attenuanti e la sua applicazione può essere esclusa in presenza di elementi ostativi (gravità della condotta, fuga, resistenza, lesioni, precedenti)
  • In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e ben collegati alla motivazione impugnata; censure generiche o non confrontate con le ragioni del giudice di merito sono inammissibili
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare punto per punto tutte le deduzioni difensive: è sufficiente che dalla motivazione complessiva emergano le ragioni che portano al rigetto di specifiche richieste
  • La gravità complessiva della condotta e la personalità dell'imputato possono giustificare il rifiuto delle attenuanti generiche e una maggiore severità nella quantificazione della pena

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