Sentenza n. 2767/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sull’ordinanza cron. 3288/2024 del 27.09.2024 della Corte di Appello di Napoli relativa all'indennità di esproprio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sull'ordinanza della Corte di Appello di Napoli relativa all'indennità di esproprio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva promosso un giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sull'ordinanza della Corte di Appello di Napoli n. cron. 3288/2024, relativa all'indennità di esproprio. Il TAR aveva già accolto il ricorso con sentenza n. 6024/2025 e nominato un commissario ad acta. Nella fase esecutiva, il commissario ha comunicato che il Comune, dichiarato in dissesto finanziario, non poteva dare ulteriore corso all'esecuzione, poiché il credito rientrava nella competenza dell'Organo straordinario di liquidazione. Il ricorrente, anziché proporre reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. contro l'atto del commissario, ha depositato una memoria non notificata e, successivamente, ha dichiarato di non avere motivo di reclamare, riconoscendo l'attrazione del credito alla gestione liquidatoria e chiedendo l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 248 TUEL.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile l'ulteriore fase del giudizio di ottemperanza. Ha rilevato che la rinuncia contenuta nella memoria del 5 marzo 2026 era irrituale perché non notificata, ma consentiva comunque di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Ha inoltre ritenuto che non potesse essere proseguita l'esecuzione della precedente sentenza di ottemperanza, poiché l'art. 248, commi 2 e 4, TUEL vieta, dalla dichiarazione di dissesto sino all'approvazione del rendiconto, l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali per i debiti rientranti nella competenza dell'Organo straordinario di liquidazione. Tale divieto si estende anche ai giudizi di esecuzione di giudicati formatisi dopo la dichiarazione di dissesto, quando il credito deriva da fatti o atti anteriori al dissesto. Nulla è stato disposto sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
reclamo contro gli atti del commissario ad acta
Le contestazioni contro gli atti del commissario ad acta devono essere proposte mediante apposito reclamo; nel caso concreto il ricorrente non ha utilizzato tale rimedio.
sopravvenuta carenza di interesse alla decisione
Anche una rinuncia irrituale e non notificata può consentire di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinando l'improcedibilità del giudizio.
art. 248, commi 2 e 4, d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'Organo straordinario di liquidazione
Il divieto di azioni esecutive individuali opera dalla dichiarazione di dissesto fino all'approvazione del rendiconto e impedisce anche la prosecuzione del giudizio di ottemperanza relativo a un credito devoluto alla gestione liquidatoria.
art. 256 d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
È indicato come momento finale del periodo durante il quale opera il divieto previsto dall'art. 248 TUEL, coincidente con l'approvazione del rendiconto.
Massime di principio
- La dichiarazione di dissesto dell'ente locale impedisce, dalla sua adozione fino all'approvazione del rendiconto previsto dall'art. 256 TUEL, l'inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive individuali relative ai debiti rientranti nella competenza dell'Organo straordinario di liquidazione.
- Il divieto di azioni esecutive individuali si applica anche al giudizio di ottemperanza diretto a eseguire un giudicato formatosi dopo la dichiarazione di dissesto, quando il credito azionato deriva da fatti o atti anteriori al dissesto e rientra nella gestione liquidatoria.
- L'assenza di un reclamo formale contro l'atto del commissario ad acta non impedisce al giudice dell'ottemperanza di rilevare l'improcedibilità della successiva fase esecutiva quando il ricorrente manifesta comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- La rinuncia al giudizio di ottemperanza non notificata alle altre parti è irrituale, ma può essere valutata come elemento idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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