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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28309/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento tributario relativo agli anni d’imposta 2008 e 2009 nei confronti di una società e, per trasparenza, del socio detentore del 60% del capitale. In primo grado erano stati annullati gli atti impositivi relativi al 2008; l’Agenzia aveva quindi proposto appello. Nel corso del giudizio di secondo grado la società, già in liquidazione, era stata dichiarata fallita e la CTR aveva dichiarato l’interruzione del processo con ordinanza del 21 settembre 2020. L’Amministrazione aveva poi riassunto il giudizio con atto del 5 marzo 2021. Il socio intervenuto sosteneva però che la riassunzione fosse tardiva: la dichiarazione di fallimento risaliva al 23 dicembre 2015, e l’Ufficio aveva insinuato il proprio credito al passivo dal 17 aprile 2017, sicché l’Agenzia avrebbe avuto conoscenza dell’evento interruttivo già da quella data e avrebbe dovuto riassumere entro sei mesi da allora, anche in difetto di formale comunicazione. La CTR delle Marche aveva accolto tale impostazione e dichiarato estinto il giudizio. L’Agenzia, con unico motivo, ha censurato la sentenza per violazione dell’art. 43, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 43 r.d. n. 267/1942, sostenendo che nel processo tributario il termine per la riassunzione decorre dal provvedimento giudiziale che dichiara l’interruzione, e non dalla data dell’evento interruttivo o dalla sua conoscenza di fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che, nel processo tributario, ai fini del computo del termine per la riassunzione, è necessario un provvedimento del giudice che dichiari l’interruzione, e il termine di sei mesi decorre da tale provvedimento. Ha quindi ritenuto erronea la decisione della CTR che aveva fatto decorrere il termine dalla conoscenza dell’evento fallimentare desunta dall’insinuazione al passivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per uniformarsi al principio affermato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura è stata proposta come motivo di ricorso per violazione di legge processuale.

  • art. 43, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario l’interruzione e la riassunzione sono ricondotte al provvedimento che dichiara l’interruzione, non al solo verificarsi dell’evento.

  • art. 43 r.d. n. 267/1942

    La disciplina fallimentare previgente sull’interruzione automatica non prevale sulla regola speciale del processo tributario quanto al dies a quo per la riassunzione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il termine per la riassunzione del giudizio interrotto decorre dal provvedimento del giudice che dichiara l’interruzione, e non direttamente dall’evento interruttivo.
  • La disciplina speciale del processo tributario prevale, ai fini processuali, sulla regola fallimentare dell’interruzione automatica, quando si tratta di individuare il momento iniziale del termine di riassunzione.
  • La riassunzione del processo tributario interrotto si effettua mediante deposito dell’istanza di trattazione al presidente della sezione entro sei mesi dal provvedimento dichiarativo dell’interruzione.
  • Non è sufficiente, per far decorrere il termine di riassunzione nel processo tributario, la mera conoscenza di fatto dell’evento interruttivo da parte della parte interessata, se manca il provvedimento giudiziale che lo dichiari.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileTributiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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