Cassazione Penale, Sentenza n. 40331/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catania che aveva confermato la custodia cautelare in carcere (misura adottata dal GIP) per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (denominata "Puntina-Pillera"). Il ricorrente deduce inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione (artt. 292, 273 e 275 c.p.p.), sostenendo che le esigenze cautelari non sono attuali per il decorso del tempo: i fatti denunciati dai collaboratori risalirebbero al periodo 2006-2014, le intercettazioni utili finiscono nel 2015 e gli ultimi controlli su strada risalgono al 2018, per cui la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. sarebbe venuta meno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha aderito all'orientamento secondo cui, per i reati associativi (art. 416-bis), la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. può essere superata solo con elementi probatori che dimostrino la dissociazione dell'indagato dall'associazione o l'esaurimento dell'attività associativa; il mero decorso del tempo (il cosiddetto "tempo silente") non è di per sé sufficiente. Nel caso specifico il ricorrente non ha fornito alcun elemento di dissociazione e gli elementi rilevanti a suo carico risalgono a circa tre anni prima dell'adozione dell'ordinanza, per cui la presunzione non è stata superata. Inoltre il Tribunale aveva motivato anche con la pericolosità personale dell'indagato (tre condanne definitive per associazione mafiosa e procedimenti pendenti per usura, estorsione e associazione mafiosa). Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati (tra cui quelli associativi). La Corte interpreta tale presunzione come superabile solo mediante prova della dissociazione dell'indagato o dell'esaurimento dell'attività associativa; il mero decorso del tempo non è sufficiente a superarla se non accompagnato da elementi concreti.
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; fatta valere nel procedimento come titolo di accusa. In materia cautelare, i reati collegati all'art. 416-bis sono considerati dall'orientamento giurisprudenziale che rafforza la presunzione di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.
artt. 292, 273 e 275 cod. proc. pen.
Articoli richiamati nel motivo di ricorso: artt. 292 e 273 attengono alla disciplina della custodia cautelare e dei presupposti, mentre l'art. 275 riguarda la presunzione di attualità delle esigenze cautelari per determinati reati. La Corte ha ritenuto infondato il motivo che invocava violazioni di tali norme, confermando la motivazione del giudice del merito.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso, la comminazione di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. Applicata dalla Corte alla luce della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Per i reati associativi (art. 416-bis), la presunzione di attualità delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. è forte: la difesa deve fornire elementi concreti che dimostrino la dissociazione dall'associazione o la cessazione dell'attività criminale per superarla.
- Il semplice "tempo silente" (distanza temporale tra i fatti contestati e l'adozione della misura) di per sé non basta a escludere le esigenze cautelari; può avere rilievo solo se accompagnato da fatti obiettivi (es. collaborazione, trasferimento stabile, prova di svolgimento di vita estranea all'associazione).
- Il giudice deve motivare la sussistenza delle esigenze cautelari anche quando utilizza la presunzione di cui all'art. 275, comma 3; tuttavia, la motivazione può fondarsi su più elementi (cronologia dei fatti, gravità, condanne pregresse, procedimenti pendenti) e non solo sulla presunzione legale.
- In presenza di pregresse condanne per associazione mafiosa e di procedimenti pendenti per reati affini, i giudici valorizzano la pericolosità personale come elemento a sostegno della misura cautelare.
- La difesa che intenda ottenere la revoca della custodia cautelare in casi analoghi deve documentare in modo concreto e oggettivo la cessazione del vincolo associativo (es. atti formali di dissociazione, attività di collaborazione, cambiamento stabile di residenza/lavoro comprovabile).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40177/2022 del 25/10/2022
- Sentenza penale · 25 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40178/2022 del 25/10/2022
- Sentenza penale · 25 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40179/2022 del 25/10/2022
- Sentenza penale · 25 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40180/2022 del 25/10/2022
- Sentenza penale · 25 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40181/2022 del 25/10/2022
- Sentenza penale · 25 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40182/2022 del 25/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →