Cassazione Penale, Ordinanza n. 04979/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi mantenuta ferma la sentenza di condanna pronunciata in appello. La declaratoria di inammissibilità è dipesa dalla genericità del primo motivo e dalla manifesta infondatezza del secondo, relativo alle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per i reati contestati. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale, ma la censura è stata ritenuta generica e indeterminata, perché non individuava specificamente gli elementi della motivazione impugnata che si assumevano erronei o illogici. Con il secondo motivo ha lamentato il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte lo ha ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che la motivazione del giudice di merito era congrua e fondata su elementi ritenuti decisivi, quali la gravità dei fatti, la non tenuità del danno, il profitto conseguito, la personalità dell'imputato e l'intensità del dolo.
Norme richiamate
Richiamato come uno dei reati per i quali è stata confermata la condanna; il testo non esplicita oltre la fattispecie concreta.
Richiamato come uno dei reati contestati, in relazione all'art. 477 c.p.; il testo non sviluppa il contenuto della fattispecie oltre il rinvio.
Richiamato in relazione all'art. 482 c.p.; il testo non contiene una specifica interpretazione della norma.
Richiamato come ulteriore reato oggetto di condanna confermata in appello.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
È la norma utilizzata per affermare che i motivi di ricorso devono essere specifici; la censura generica e indeterminata è inammissibile perché non consente al giudice di individuare i rilievi e svolgere il sindacato richiesto.
Richiamato implicitamente nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e determinato: non è sufficiente una critica apodittica o meramente assertiva della motivazione, occorrendo indicare con precisione gli errori logici o giuridici della decisione impugnata.
- La deduzione del vizio di motivazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logicamente coerente e priva di evidenti illogicità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizzi elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare singolarmente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
- In sede di legittimità, la doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è infondata se la motivazione di merito dà conto, in modo non illogico, della gravità del fatto, del danno, del profitto, della personalità dell'imputato e dell'intensità del dolo.
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