Cassazione Civile, Ordinanza n. 19688/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di alcuni contribuenti e della società di persone di cui erano soci, di un’intimazione di pagamento e delle cartelle prodromiche relative a tassa rifiuti per più annualità. In appello la commissione regionale ha dichiarato inammissibile il gravame nei confronti del Comune perché non gli sarebbe stato notificato, ha ritenuto regolari le notifiche delle cartelle e dell’intimazione, ha escluso la nullità dell’atto e ha affermato che i vizi delle notifiche erano comunque sanati dalla tempestiva impugnazione. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta, con il primo motivo, violazione dell’art. 54 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la mancata ricezione formale dell’appello da parte del Comune non poteva condurre all’inammissibilità, perché la successiva conoscenza dell’impugnazione e la comunicazione dell’ente avrebbero comunque consentito la sanatoria del vizio o, quantomeno, l’ordine di integrazione del contraddittorio; gli altri motivi restavano relativi ai profili di notifica e validità degli atti, ma sono stati poi assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, in presenza di una pluralità di parti nel giudizio tributario e di omessa notificazione dell’appello a una parte pretermessa, il giudice di secondo grado non dovesse dichiarare l’inammissibilità del gravame, ma ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. e assegnare un termine per la rinnovazione della notifica. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per la previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore, la rinnovazione del giudizio di secondo grado e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992
La norma è richiamata come parametro della disciplina dell’appello nel processo tributario; la Corte esclude che la mancata notifica dell’appello a una parte comporti automaticamente l’inammissibilità, dovendosi invece attivare il rimedio dell’integrazione del contraddittorio quando la causa sia inscindibile o vi sia litisconsorzio processuale.
È la base dell’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, con conseguente nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza se il giudice omette tale adempimento.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato nel passaggio in cui la Corte osserva che la comunicazione dell’ente non equivale a rituale costituzione nel giudizio di secondo grado, regolato dalle norme sul processo tributario.
È richiamato per il principio del raggiungimento dello scopo dell’atto: i vizi di notificazione non rilevano quando l’atto abbia comunque raggiunto la sua funzione conoscitiva e difensiva.
È richiamato insieme all’art. 156 c.p.c. per affermare che la nullità della notifica non incide quando l’atto è giunto a conoscenza legale del destinatario.
Massime di principio
- Nel processo tributario con pluralità di parti, l’omessa notifica dell’appello a una parte non determina di per sé l’inammissibilità dell’impugnazione, ma impone al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa.
- Quando il rapporto processuale sia inscindibile o vi sia litisconsorzio processuale, la mancata partecipazione di una parte al grado di appello integra un vizio del procedimento di secondo grado che va sanato con ordine di rinnovazione della notifica, non con una pronuncia immediata di inammissibilità.
- La costituzione o la mera conoscenza dell’impugnazione da parte del destinatario può rilevare ai fini del raggiungimento dello scopo dell’atto, ma non esonera il giudice dall’attivare, se necessario, il meccanismo dell’integrazione del contraddittorio.
- Le questioni relative alla validità delle notifiche e ai vizi degli atti autonomamente impugnabili devono essere valutate alla luce del principio per cui i vizi non assumono rilievo quando l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo difensivo.
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