Cassazione Penale, Sentenza n. 13992/2022 del 12/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva condannato la ricorrente all'ammenda di euro 200,00 per il reato riqualificato ai sensi dell'art. 71.2 c.p. (originaria imputazione di ricettazione). La ricorrente deduceva errata valutazione delle prove e chiedeva la concessione del beneficio della non menzione della condanna.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione, dovuto al fatto che l'atto di impugnazione, qualificato quale ricorso per cassazione, era stato proposto da un difensore non cassazionista (avv. Saverio Benigno). La Corte ha richiamato che, una volta qualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione (art. 593, comma 3 c.p.p.), si applicano le rigorose regole formali della cassazione e il principio di conservazione dell'art. 568, comma 5 c.p.p. non può derogare a tali norme. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La fattispecie originaria di ricettazione è stata riqualificata dal Tribunale nella fattispecie meno grave disciplinata dall'art. 71, comma 2; la Corte di legittimità dà atto della riqualificazione operata in primo grado.
Dispositivo che permette alla Corte territoriale di qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione; una volta effettuata tale qualificazione si applicano le regole formali e sostanziali del ricorso per cassazione, ivi inclusi i requisiti di legittimazione del difensore.
Il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può essere invocato per eludere le norme formali e sostanziali che regolano i diversi tipi di impugnazione; pertanto non è possibile sanare la mancata legittimazione del difensore cassazionista con riferimento al principio di conservazione.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004 (Terkuci)
Richiamata come principio consolidato che conferma l'impossibilità di derogare ai requisiti formali del ricorso per cassazione mediante il principio di conservazione.
Massime di principio
- Se una impugnazione viene qualificata come ricorso per cassazione, è necessario che sia proposto da un difensore abilitato alla cassazione (cassazionista); in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione.
- Il principio di conservazione dell'impugnazione (art. 568, comma 5 c.p.p.) non consente di superare i requisiti formali e sostanziali richiesti per il ricorso per cassazione.
- La Corte di Cassazione non è il luogo per la rinnovazione del giudizio di merito sulla valutazione delle prove; i motivi basati su errata valutazione probatoria sono difficilmente efficaci in cassazione e, se l'impugnazione è qualificata come ricorso per cassazione, devono essere inquadrati nei profili di diritto rilevanti.
- La mancata legittimazione del difensore può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche l'addebito delle spese processuali e l'irrogazione di somme alla Cassa delle Ammende per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare immediatamente la qualificazione dell'impugnazione e, se necessario, provvedere alla sostituzione con difensore cassazionista nei termini utili, per evitare la dichiarazione di inammissibilità per difetto di legittimazione.
- Se si richiede la 'non menzione' della condanna, è necessario presentarne le ragioni nei termini e nelle forme idonee e nei gradi di giudizio appropriati; la questione può richiedere specifici argomenti di diritto e/o elementi di fatto idonei a giustificare il beneficio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13942/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13944/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13945/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13946/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13947/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13948/2022 del 12/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →