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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13044/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto del Giudice di pace di Torino che aveva disposto la seconda proroga, per ulteriori trenta giorni, del suo trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 14, comma 5, t.u. immigrazione e dell’art. 15, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2008/115/CE, assumendo che non fossero emersi elementi concreti tali da rendere probabile l’identificazione, né che la proroga fosse necessaria per organizzare le operazioni di rimpatrio. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 14, comma 5-bis, t.u. immigrazione e dell’art. 15, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE, sostenendo che mancasse una prospettiva ragionevole di esecuzione dell’allontanamento e di riaccolta da parte dello Stato di origine, anche alla luce di precedenti trattenimenti nel 2018 e nel 2019 senza esito identificativo o espulsivo e della mancata collaborazione delle autorità del Paese di origine. Con il terzo motivo, assorbito, ha censurato la violazione degli artt. 15 t.u. immigrazione e 202, 203 e 208 c.p., nonché l’omesso accertamento della pericolosità sociale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che il decreto impugnato non avesse applicato correttamente il regime più rigoroso richiesto per la seconda proroga e le successive del trattenimento dello straniero. In particolare, il giudice di merito si era limitato a richiamare le richieste inviate alle autorità diplomatiche di Algeria e Tunisia, senza indicare elementi concreti dai quali desumere la probabilità dell’identificazione o la necessità della proroga per organizzare il rimpatrio. È stato inoltre ritenuto non decisivo il richiamo alla mancata collaborazione del trattenuto, perché tale circostanza, da sola, non prova i presupposti legali della ulteriore proroga. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto del Giudice di pace è stato cassato senza rinvio. Quanto alle spese, la Corte ha escluso una regolazione nei confronti dell’Amministrazione statale, rilevando che, in presenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro una pubblica amministrazione statale, la liquidazione del compenso e delle spese del difensore deve avvenire secondo le regole del testo unico sulle spese di giustizia, da parte del giudice indicato dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 (t.u. immigrazione)

    "elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione"; "necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio"

    Per la seconda proroga e per quelle successive del trattenimento occorre un accertamento rigoroso della presenza di elementi concreti che rendano probabile l’identificazione oppure della necessità della proroga per organizzare il rimpatrio.

  • art. 14, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998 (t.u. immigrazione)

    La misura del trattenimento amministrativo non è consentita in assenza di una prospettiva ragionevole di esecuzione dell’allontanamento e di riaccolta da parte dello Stato di origine o provenienza.

  • art. 15, paragrafi 3, 4 e 6, Direttiva 2008/115/CE

    La disciplina europea sul trattenimento richiede una prospettiva ragionevole di allontanamento e impone che le proroghe siano giustificate da specifiche esigenze collegate all’identificazione o al rimpatrio.

  • art. 13 Cost.

    Il maggior rigore richiesto per la seconda proroga e per quelle successive è funzionale a garantire una più stretta osservanza della libertà personale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per la memoria depositata dalla parte ricorrente nel giudizio di cassazione.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    In caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese del difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento secondo la disciplina speciale.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Nel giudizio di cassazione, la liquidazione spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato quando vi sia cassazione senza rinvio.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    La condanna della parte soccombente non ammessa al patrocinio in favore dello Stato non si applica all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale.

Massime di principio

  • La seconda proroga del trattenimento amministrativo dello straniero, e quelle successive, richiede una motivazione rafforzata: il giudice deve verificare l’esistenza di elementi concreti che rendano probabile l’identificazione oppure dimostrino la necessità della protrazione per organizzare il rimpatrio.
  • Non è sufficiente richiamare in modo generico l’attivazione di interlocuzioni con le autorità consolari o diplomatiche; occorre indicare fatti specifici da cui desumere la strumentalità della proroga rispetto alla finalità legale.
  • La mancata collaborazione del trattenuto, pur rilevante sul piano fattuale, non basta da sola a giustificare la proroga del trattenimento se non è accompagnata dalla prova dei presupposti richiesti dalla legge e dalla direttiva europea.
  • Quando il trattenimento è finalizzato all’esecuzione dell’allontanamento, deve permanere una prospettiva ragionevole di rimpatrio; in difetto, la misura non può essere mantenuta.
  • Se il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato vince contro un’Amministrazione statale, le spese e il compenso del difensore seguono le regole speciali del testo unico sulle spese di giustizia e non la condanna ordinaria della parte soccombente in favore dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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