Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13743/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di restituzione in termini ex art. 175 co. 2 e 2-bis c.p.p. per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 31/2010 (art. 186 Codice della Strada). Si deduceva che l'imputato non aveva avuto tempestiva ed effettiva conoscenza del decreto: la notifica era avvenuta al domicilio dichiarato con deposito del plico nella casa comunale e ricezione della comunicazione di deposito da parte della moglie convivente; inoltre si eccepiva che la nomina del difensore e la dichiarazione di domicilio erano avvenute molto prima dell'adozione del decreto e quindi non prova di conoscenza effettiva. Si censurava la violazione dell'art. 175 c.2 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione del GIP che aveva ritenuto la conoscenza effettiva.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che sussistessero plurimi indici di conoscenza effettiva del decreto: notificazione al difensore di fiducia (con rapporto fiduciario in corso) e ricezione da parte della moglie convivente della comunicazione di deposito del plico presso il domicilio eletto. Il ricorrente non ha allegato circostanze idonee a dimostrare la mancata conoscenza effettiva dell'atto, perciò il GIP ha legittimamente rigettato la richiesta di restituzione in termini. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 175 c.p.p. comma 2

    La norma prevede la restituzione in termini se l'imputato non ha avuto tempestiva effettiva conoscenza del decreto penale; tuttavia non elimina l'onere dell'istante di allegare la mancata conoscenza e le ragioni che l'hanno determinata, lasciando al giudice la verifica dell'effettività della conoscenza.

  • art. 157 c.p.p. comma 8

    Regola le forme di notifica al domicilio (deposito del plico, affissione dell'avviso, comunicazione con raccomandata). La rituale esecuzione di tali forme crea una presunzione di conoscenza che tuttavia non è assoluta.

  • art. 186 Codice della Strada

    Norma sostanziale del procedimento contestato (guida in stato di ebbrezza) la cui violazione è oggetto del decreto penale di condanna.

  • Legge 28 aprile 2014 n. 67

    Novellazione dell'art. 175 c.p.p.; la Corte interpreta la modifica come non incompatibile con la giurisprudenza pregressa e come non eliminante l'onere di allegazione da parte dell'istante.

  • Cass. Sez. 5 Sent. n. 416 del 03/12/2019 (Rv. 278551)

    Conferma che l'istante deve allegare le ragioni della mancata conoscenza; il mancato superamento dell'incertezza legittima il rigetto dell'istanza.

  • Cass. Sez. 1 n. 16704 del 5/3/2008 (Riccardi)

    Afferma che la nomina di difensore di fiducia, l'elezione di domicilio presso lo stesso e la notificazione presso il difensore sono elementi idonei a dimostrare la conoscenza effettiva.

  • Cass. Sez. 1 n. 8138 del 17/2/2010 (De Leo)

    Ha escluso la prova della effettiva conoscenza quando la notifica a un genitore convivente risultava incompatibile con la vera residenza anagrafica dell'imputato.

  • Cass. Sez. 6 n. 19781 del 5/4/2013 (Nikolic)

    Ha ritenuto che la notifica al difensore d'ufficio possa non provare la conoscenza se non è certo che il difensore abbia potuto comunicare l'atto all'assistito.

  • Ulteriori precedenti (Sez.1 n.16523/2011 Scialla; Sez.6 n.49876/2013 Laci; Sez.1 n.2432/2007 Ciarlantini)

    Richiamati per i principi secondo cui la rituale notifica non prova necessariamente l'effettiva conoscenza e per distinguere casi in cui la notifica è idonea a provare la conoscenza effettiva.

Massime di principio

  • La restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. è accessibile solo se l'imputato non ha avuto tempestiva ed effettiva conoscenza del decreto; tuttavia l'istante deve allegare fatti e ragioni che giustifichino la mancata conoscenza, consentendo al giudice la verifica.
  • La notifica al difensore di fiducia e la nomina/elezione di domicilio presso il difensore sono elementi forti a dimostrazione della conoscenza effettiva e possono essere equiparate alla notifica personale.
  • La ricezione della comunicazione di deposito del plico da parte di un convivente (es. coniuge) costituisce un indice rilevante di conoscenza, ma non è in assoluto conclusiva: può essere contestata se vi sono elementi che provano l'irreperibilità reale o diversa residenza effettiva.
  • La rituale esecuzione delle formalità di notifica (deposito, affissione, raccomandata) genera una presunzione di conoscenza ma non un'accertamento automatico dell'effettiva conoscenza quando l'interessato neghi di averla avuta.
  • In situazioni analoghe, chi contesta la conoscenza effettiva deve documentare e allegare elementi concreti (es. diversa residenza anagrafica, impossibilità oggettiva di ricevere la comunicazione, attestazioni del difensore di non aver informato l'assistito) per superare la presunzione derivante dalla notifica.
  • Tempestività e completezza delle allegazioni sono essenziali: omissioni o generiche contestazioni non consentono al giudice di accogliere l'istanza di restituzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.