Cassazione Penale, Sentenza n. 13743/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di restituzione in termini ex art. 175 co. 2 e 2-bis c.p.p. per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 31/2010 (art. 186 Codice della Strada). Si deduceva che l'imputato non aveva avuto tempestiva ed effettiva conoscenza del decreto: la notifica era avvenuta al domicilio dichiarato con deposito del plico nella casa comunale e ricezione della comunicazione di deposito da parte della moglie convivente; inoltre si eccepiva che la nomina del difensore e la dichiarazione di domicilio erano avvenute molto prima dell'adozione del decreto e quindi non prova di conoscenza effettiva. Si censurava la violazione dell'art. 175 c.2 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione del GIP che aveva ritenuto la conoscenza effettiva.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che sussistessero plurimi indici di conoscenza effettiva del decreto: notificazione al difensore di fiducia (con rapporto fiduciario in corso) e ricezione da parte della moglie convivente della comunicazione di deposito del plico presso il domicilio eletto. Il ricorrente non ha allegato circostanze idonee a dimostrare la mancata conoscenza effettiva dell'atto, perciò il GIP ha legittimamente rigettato la richiesta di restituzione in termini. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma prevede la restituzione in termini se l'imputato non ha avuto tempestiva effettiva conoscenza del decreto penale; tuttavia non elimina l'onere dell'istante di allegare la mancata conoscenza e le ragioni che l'hanno determinata, lasciando al giudice la verifica dell'effettività della conoscenza.
Regola le forme di notifica al domicilio (deposito del plico, affissione dell'avviso, comunicazione con raccomandata). La rituale esecuzione di tali forme crea una presunzione di conoscenza che tuttavia non è assoluta.
Norma sostanziale del procedimento contestato (guida in stato di ebbrezza) la cui violazione è oggetto del decreto penale di condanna.
Novellazione dell'art. 175 c.p.p.; la Corte interpreta la modifica come non incompatibile con la giurisprudenza pregressa e come non eliminante l'onere di allegazione da parte dell'istante.
Cass. Sez. 5 Sent. n. 416 del 03/12/2019 (Rv. 278551)
Conferma che l'istante deve allegare le ragioni della mancata conoscenza; il mancato superamento dell'incertezza legittima il rigetto dell'istanza.
Cass. Sez. 1 n. 16704 del 5/3/2008 (Riccardi)
Afferma che la nomina di difensore di fiducia, l'elezione di domicilio presso lo stesso e la notificazione presso il difensore sono elementi idonei a dimostrare la conoscenza effettiva.
Cass. Sez. 1 n. 8138 del 17/2/2010 (De Leo)
Ha escluso la prova della effettiva conoscenza quando la notifica a un genitore convivente risultava incompatibile con la vera residenza anagrafica dell'imputato.
Cass. Sez. 6 n. 19781 del 5/4/2013 (Nikolic)
Ha ritenuto che la notifica al difensore d'ufficio possa non provare la conoscenza se non è certo che il difensore abbia potuto comunicare l'atto all'assistito.
Ulteriori precedenti (Sez.1 n.16523/2011 Scialla; Sez.6 n.49876/2013 Laci; Sez.1 n.2432/2007 Ciarlantini)
Richiamati per i principi secondo cui la rituale notifica non prova necessariamente l'effettiva conoscenza e per distinguere casi in cui la notifica è idonea a provare la conoscenza effettiva.
Massime di principio
- La restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. è accessibile solo se l'imputato non ha avuto tempestiva ed effettiva conoscenza del decreto; tuttavia l'istante deve allegare fatti e ragioni che giustifichino la mancata conoscenza, consentendo al giudice la verifica.
- La notifica al difensore di fiducia e la nomina/elezione di domicilio presso il difensore sono elementi forti a dimostrazione della conoscenza effettiva e possono essere equiparate alla notifica personale.
- La ricezione della comunicazione di deposito del plico da parte di un convivente (es. coniuge) costituisce un indice rilevante di conoscenza, ma non è in assoluto conclusiva: può essere contestata se vi sono elementi che provano l'irreperibilità reale o diversa residenza effettiva.
- La rituale esecuzione delle formalità di notifica (deposito, affissione, raccomandata) genera una presunzione di conoscenza ma non un'accertamento automatico dell'effettiva conoscenza quando l'interessato neghi di averla avuta.
- In situazioni analoghe, chi contesta la conoscenza effettiva deve documentare e allegare elementi concreti (es. diversa residenza anagrafica, impossibilità oggettiva di ricevere la comunicazione, attestazioni del difensore di non aver informato l'assistito) per superare la presunzione derivante dalla notifica.
- Tempestività e completezza delle allegazioni sono essenziali: omissioni o generiche contestazioni non consentono al giudice di accogliere l'istanza di restituzione.
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