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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19749/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto il suo appello contro la decisione del Giudice di pace, confermando la sua responsabilità per l'emissione di sette assegni bancari privi di provvista. Nel merito della decisione di merito, il Tribunale aveva ritenuto tempestiva la notificazione della contestazione amministrativa, decorrente dall'accertamento dell'infrazione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 e non dalla data del protesto, poiché era necessario completare il procedimento istruttorio. Prima della camera di consiglio il ricorrente ha depositato copia di un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da lui e dal difensore.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso, rilevando che l'atto di rinuncia, sottoscritto dalla parte e dal difensore, soddisfaceva i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c. La Corte ha inoltre precisato che non era ostativa la mancata comunicazione della rinuncia alla parte resistente, rimasta intimata. Nessuna pronuncia è stata adottata sulle spese, non avendo la resistente svolto difese, ed è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 14 L. n. 689/1981

    La notificazione della contestazione dell'illecito amministrativo decorre dall'accertamento dell'infrazione e non dall'elevazione del protesto, quando sia necessario completare il procedimento istruttorio.

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti formali previsti dalla norma per produrre efficacia processuale.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di rinuncia rituale, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'obbligo della parte impugnante di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se formalmente conforme ai requisiti di legge e sottoscritta dalla parte e dal difensore, determina l'estinzione del giudizio.
  • La mancata comunicazione dell'atto di rinuncia alla parte intimata non impedisce la declaratoria di estinzione quando la rinuncia sia rituale.
  • Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia, non vi è luogo a pronuncia sulle spese se la parte intimata non ha svolto difese.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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