Cassazione Penale, Sentenza n. 37864/2024 del 15/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di appello per vizio di motivazione in relazione al reato di tentato omicidio: sostiene che la Corte d'appello abbia trascurato elementi decisivi (in particolare il tentativo di esplodere più colpi e la presenza di un colpo inesploso nella camera di estrazione) che dimostrerebbero l'animus necandi dell'imputato, nonché avrebbe omesso o non valutato adeguatamente le dichiarazioni dei testi Salvatrice Insinna e Giuseppe Insinna e il comportamento minaccioso tenuto da Grasso all'arrivo dei Carabinieri. In contrapposizione, il ricorso per cassazione proposto da Grasso contestava la condanna per ricettazione (vizi di prova e prescrizione), il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata motivazione dei singoli aumenti a titolo di continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale (perché sollecitava una rivalutazione meramente probatoria e non denunciava vizi di motivazione tali da giustificare il sindacato di legittimità). Quanto al ricorso di Grasso: ha accolto il primo motivo relativo alla prescrizione del reato di ricettazione (ricostruzione storica del furto risalente al 31/12/1971) e ha annullato senza rinvio la condanna per ricettazione perché il reato è estinto per prescrizione; ha invece ritenuto inammissibile il motivo sulle attenuanti generiche; ha accolto il motivo relativo alla mancanza di motivazione sugli aumenti per continuazione, annullando con rinvio la decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio e ordinando che un'altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta ridetermini la pena complessiva tenendo conto dell'annullamento del capo per ricettazione e motivando distintamente gli aumenti per continuazione. Sono state dunque dichiarate inammissibili altre censure e rigettate le richieste di spese delle parti civili su punti non vantaggiosi per loro.
Norme richiamate
Norma relativa al delitto di omicidio tentato o consumato, richiamata nella qualificazione della condotta contestata; la Corte d'appello ha rivalutato la qualificazione e il giudizio sulla sussistenza dell'animus necandi sulla base degli indici probatori
Norma che riguarda l'omicidio nel suo complesso; richiamata in relazione agli artt. che qualificano la condotta e per la determinazione della pena in combinato con l'art. 576
Norma che disciplina il tentato omicidio; la Corte ha valutato la prova dell'animus necandi e gli elementi fattuali relativi all'idoneità del comportamento dell'imputato a cagionare la morte
Richiamato implicitamente in relazione a questioni di proscioglimento e onere della prova: la Corte ha ricordato che, in assenza di prova certa sulla data di acquisizione, il termine di prescrizione va computato a favore dell'imputato
art. 62-bis cod. pen. (riforma d.l. 23/05/2008 n. 92 conv. in L. 24/07/2008 n.125)
Richiamato con riferimento alle circostanze attenuanti generiche: dopo la riforma non è più sufficiente lo stato di incensuratezza per concedere le attenuanti generiche; è necessario che emergano elementi positivi e concreti
Richiamato nei principi relativi al rispetto del rapporto di proporzione tra le pene in caso di reato continuato e alla necessità di motivare distintamente gli aumenti per i reati satellite
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulla motivazione e sugli accertamenti di fatto è limitato: non può sostituirsi al giudice del merito per una rivalutazione delle risultanze probatorie salvo che non emerga una manifesta illogicità, contraddizione o omissione di atti decisivi.
- In tema di ricettazione, l'onere di provare la data di acquisizione dell'oggetto illecito grava sull'accusa; in mancanza di prova certa la prescrizione va calcolata nel maggior vantaggio dell'imputato e il momento consumativo può essere fatto risalire alla data più remota ragionevolmente documentata.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi di segno positivo e non si fondano più solo sull'incensuratezza; il diniego delle attenuanti per mancanza di elementi positivi è legittimo se adeguatamente motivato.
- Per i reati in continuazione il giudice deve motivare distintamente gli aumenti applicati per ciascun reato satellite e garantire la proporzione tra le pene; la mancata motivazione sugli aumenti è motivo di annullamento con rinvio ove la struttura del cumulo cambia a seguito di annullamento di capi di imputazione.
- Le censure che si limitano a evidenziare una diversa lettura possibile delle prove sono inammissibili in Cassazione: il ricorrente deve indicare vizi della motivazione quali mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà rilevanti ai fini del risultato processuale.
- Se un reato risulta estinto per prescrizione la Cassazione può annullare senza rinvio la condanna relativa a quel reato; però le modifiche nella struttura dell'illecito possono richiedere il rinvio per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo.
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