Cassazione Penale, Sentenza n. 36077/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza che aveva riconosciuto la riparazione per ingiusta detenzione a Paolo Zappelli sul rilievo di quattro censure: (1) errata applicazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio di motivazione per non aver valutato il silenzio dell'indagato; (2) inammissibilità della domanda perché proposta dal difensore senza valida procura speciale; (3) errata quantificazione dell'indennizzo per aver aggiunto una somma equitativa senza adeguata motivazione, raddoppiando l'importo aritmetico; (4) erronea liquidazione delle spese di lite e mancata compensazione, posto che il Ministero non sarebbe stato integralmente soccombente.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha confermato che, dopo il d.lgs. n. 188/2021, il silenzio dell'imputato in sede di interrogatorio non può essere valorizzato come elemento ostativo al diritto alla riparazione; ha ritenuto valida la procura speciale rilasciata al difensore (con firma autenticata e indicazione del potere di proporre la domanda per il procedimento specifico); ha inoltre ritenuto legittimo il ricorso al criterio equitativo per incrementare l'indennizzo rispetto al parametro aritmetico, atteso che la Corte aveva motivato le ragioni (prima esperienza carceraria, rilevanza mediatica, conseguenze sulla vita personale e familiare); infine ha confermato la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali ritenendolo soccombente.
Norme richiamate
L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.
La Corte ha interpretato la norma nella versione risultante dal d.lgs. n. 188/2021 come divieto assoluto di valorizzare il silenzio dell'indagato/imputato ai fini di escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; eventuali comportamenti ostativi devono invece emergere da altri fatti.
d.lgs. n. 188 del 08/11/2021 (art. 4, c.1, lett. b)
Norma introdotta per adeguare il diritto interno alla Direttiva (UE) 2016/343; ha modificato l'art. 314 c.p.p. impedendo che l'esercizio del diritto al silenzio incida sul diritto alla riparazione.
Direttiva (UE) 2016/343
Richiamata come parametro di riferimento per l'adeguamento delle garanzie procedurali (presunzione di innocenza e diritti di difesa), giustificando la modifica dell'art. 314 c.p.p.
La procura speciale per proporre la domanda di riparazione deve essere autenticata e indicare in modo inequivoco l'oggetto; tuttavia la Corte ammette irregolarità formali che non compromettono la certezza della volontà del mandante, purché sia chiaro che il potere include la presentazione dell'istanza per quel procedimento.
art. 315 comma 2 cod. proc. pen.
Rilevato come limite legale all'indennizzo (massimale), ma il giudice della riparazione può comunque discostarsi dal calcolo aritmetico giornaliero se motiva adeguatamente il maggior pregiudizio subito.
art. 303 comma 4 lett. c cod. proc. pen.
Citato implicitamente come riferimento per il calcolo aritmetico standard (termine massimo della custodia), rispetto al quale la Corte può scegliere il criterio equitativo.
Applicati al processo di riparazione per regolare la condanna alle spese: principio generale di soccombenza, con possibilità di compensazione solo in casi di soccombenza reciproca o ragioni eccezionali, non riscontrate nel caso.
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. n. 188/2021 (attuatore della Direttiva UE 2016/343), l'esercizio del diritto di non rispondere non può essere utilizzato per escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: il silenzio non integra automaticamente dolo o colpa grave.
- La domanda di riparazione può essere proposta dal difensore solo se munito di una procura speciale valida: la firma deve essere autenticata e l'oggetto (presentazione dell'istanza per il procedimento specifico) deve risultare in modo sufficientemente chiaro; irregolarità formali non sono necessariamente decisive se la volontà del mandante è ricostruibile senza incertezze.
- Il giudice della riparazione può discostarsi dal criterio aritmetico e liquidare l'indennizzo in via equitativa quando sussistono pregiudizi particolarmente gravi e circostanziati (es. impatto mediatica, ricadute familiari e patrimoniali): tale scelta richiede motivazione puntuale e non arbitraria.
- Le spese di giudizio sono generalmente a carico della parte soccombente; la compensazione totale o parziale richiede soccombenza reciproca o circostanze eccezionali, che devono essere provate e motivate.
- In casi simili, chi agisce per ottenere la riparazione dovrebbe curare la regolarità formale della procura speciale (autenticazione firma, indicazione del procedimento) e documentare in modo dettagliato gli effetti non patrimoniali e mediatici per giustificare una liquidazione equitativa.
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