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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12872/2021 del 13/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rosetta Ferrari aveva promosso azione di riduzione per lesione della quota di legittima sostenendo che il marito aveva dissimulato donazioni e che somme erano state sottratte all'attivo ereditario. Il Tribunale di Brescia accolse la domanda e condannò gli altri coeredi al pagamento di una somma. Non ottenuto il pagamento spontaneo, la ricorrente intimò precetto; gli altri coeredi proposero opposizioni all'esecuzione sostenendo che la sentenza era di natura costitutiva e priva di efficacia esecutiva prima del passaggio in giudicato. In appello la Corte d'appello di Brescia ritenne che la condanna al pagamento fosse in rapporto di stretta sinallagmaticità con la pronuncia costitutiva (divisione) e quindi non immediatamente esecutiva. Cassazione ha esaminato due motivi: nullità per vizio di motivazione (respinto) e violazione dell'art. 282 c.p.c. con errata qualificazione dell'esecutività del capo di condanna (accoglibile).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (nullità della sentenza per difetto di motivazione) e ha accolto il secondo motivo: ha cassato la sentenza della Corte d'appello con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, ordinando che il giudice del rinvio interpreti il titolo esecutivo alla luce del seguente principio di diritto: la pronuncia di condanna contenuta nella sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima non è immediatamente eseguibile quando rappresenti il conguaglio di una operazione divisionale; è invece immediatamente eseguibile quando sia stata pronunciata senza necessità di alcuna divisione, ai sensi dell'art. 560, commi secondo o terzo, c.c. Le spese del giudizio di legittimità sono demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 282 c.p.c.

    Non tutte le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive: la regola dell'esecutività prevista dall'art. 282 si applica alle sentenze con contenuto condannatorio; quando la sentenza è mista (dichiarativa/costitutiva e condannatoria) l'esecutività del capo di condanna dipende dal rapporto che lo lega alla statuizione dichiarativa o costitutiva (sinallagmaticità, corrispettività, dipendenza, accessorietà).

  • art. 560 c.c.

    L'art. 560 c.c. disciplina l'ipotesi in cui il donatario possa trattenere l'immobile pagando il controvalore della quota di legittima: la condanna al pagamento del controvalore ex art. 560 è da considerare in rapporto di dipendenza rispetto alla pronuncia di riduzione e, pertanto, immediatamente eseguibile.

  • artt. 553 e ss. c.c. (azione di riduzione)

    L'azione di riduzione è personale e produce una pronuncia di natura costitutiva che accerta la lesione di legittima; la reintegra può tradursi in diverse statuizioni (divisione, pagamento del controvalore, ritenzione del bene da parte del donatario) e tali scelte influenzano il rapporto tra capo dichiarativo e capo condannatorio.

  • art. 556, 558, 559 c.c.

    Distinzione tra beni rimasti nel patrimonio del de cuius (relictum) e beni già usciti (donatum), con diversa modalità di riduzione: contribuzione simultanea (art. 558) per il relictum e riduzione successiva e progressiva (art. 559) per il donatum; tali differenze condizionano la natura e l'esecutività delle pronunce di reintegra.

  • art. 615 c.p.c.

    Regola l'opposizione all'esecuzione; il giudice dell'opposizione ha il compito di interpretare il titolo esecutivo e può ritenere fondata l'opposizione se la sentenza esecutiva non è immediatamente eseguibile per la natura costitutiva o per il rapporto tra capi di sentenza.

  • art. 132 c.p.c.

    Norma sulla motivazione della sentenza e sulla nullità per difetto assoluto di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse sufficientemente chiara e non affetta dalle ipotesi estreme di nullità previste dall'art. 132, comma 2.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Fondamento di cassazione per violazione di legge: la Corte ha ritenuto fondato il motivo che denunciava errata interpretazione dell'art. 282 c.p.c. e della natura esecutiva del capo di condanna.

  • Giurisprudenza: Sez. U, Sentenza n. 4059/2010

    Citata per distinguere i casi in cui la condanna al pagamento è strettamente sinallagmatica con altra statuizione (es. prezzo dovuto in esecuzione specifica) e quindi non immediatamente eseguibile.

Massime di principio

  • Quando una sentenza contiene sia una statuizione dichiarativa o costitutiva sia una condanna, non è sufficiente la mera presenza del capo condannatorio per determinarne l'immediata esecutività: occorre valutare il rapporto giuridico tra le due statuizioni.
  • Distinguere tra quattro rapporti possibili: sinallagmaticità e corrispettività (che impediscono l'immediata esecuzione del capo condannatorio) e dipendenza e accessorietà (che invece consentono l'esecuzione immediata).
  • Nel contesto dell'azione di riduzione della legittima: se la condanna al pagamento rappresenta un conguaglio derivante da una divisione del compendio, essa ha natura corrispettiva e non è immediatamente eseguibile; se invece è la condanna a pagare il controvalore dell'immobile donato ai sensi dell'art. 560 c.c., essa è in rapporto di dipendenza e può essere eseguita subito.
  • Chi riceve un titolo esecutivo misto e intende opporsi all'esecuzione deve far valere che il capo di condanna non è immediatamente eseguibile perché strettamente correlato a una statuizione costitutiva che deve acquistare efficacia definitiva.
  • Il giudice dell'opposizione all'esecuzione ha il ruolo di interpretare il titolo esecutivo: pertanto è essenziale che il titolo (la sentenza) sia chiaramente interpretato in ordine alla natura della pronuncia di condanna prima di eseguire.
  • In casi analoghi, prima di avviare esecuzioni su sentenze miste, valutare se sia possibile ottenere il passaggio in giudicato o comunque provvedimenti cautelari o misure idonee a tutelare la parte esecutata in caso di esito contrario del procedimento di merito.

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