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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9526/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma in appello delle condanne per estorsione aggravata (art. 629 e art. 628, comma terzo nn. 1 e 3 c.p.) e per associazione mafiosa o concorso con soggetti mafiosi (art. 416 bis.1 c.p.). Le doglianze principali erano: vizio di motivazione sulla responsabilità penale e sull'attendibilità delle prove (dichiarazioni del collaboratore Di Pietro e della persona offesa Gambera), mancata acquisizione di una consulenza tecnica richiesta in appello sulle condizioni economiche della società offesa, errata qualificazione giuridica (sostegno che i fatti fossero esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p. e non estorsione), assenza dell'aggravante mafiosa per carenza di collegamenti oggettivi, errori nella determinazione della pena (ricorrenza, applicazione delle aggravanti a effetto speciale, mancato riconoscimento di circostanze attenuanti e minima partecipazione ai sensi dell'art. 114 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi complessivamente infondati e ha respinto tutte le censure. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione dei giudici di merito circa la credibilità della persona offesa e del collaboratore, legittima la valutazione di merito sulla mancata acquisizione della consulenza tecnica in appello (discrezionalità del giudice sull'integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p.), corretta la qualificazione dei fatti come estorsione con metodo mafioso richiamando i principi delle Sezioni Unite (Filardo) sul discrimine tra esercizio arbitrario delle ragioni ed estorsione e sull'estensione dell'aggravante mafiosa ai concorrenti; infine ha ritenuto legittime le scelte sul calcolo delle aggravanti e sulla determinazione della pena (diniego delle attenuanti generiche, applicazione della recidiva, esclusione della diminuzione per minima partecipazione). Conseguenza: conferma delle condanne e del trattamento sanzionatorio applicato in sede di merito.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di estorsione; la Corte ha confermato la qualificazione dei fatti come estorsione, richiamando la giurisprudenza di legittimità per definire il dolo estorsivo e distinguere tale fattispecie dall'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

  • art. 628 cod. pen.

    Richiamato in connessione all'art. 629 per le aggravanti collegate alle modalità e finalità della condotta; la Corte ha valutato la gravità delle minacce e l'efficacia intimidatoria come indice del dolo estorsivo.

  • art. 628, comma terzo nn. 1 e 3 cod. pen.

    Aggravanti rilevanti ai fini della determinazione della pena; la Corte ha ritenuto applicabili le aggravanti contestate in relazione alle modalità della condotta.

  • art. 416 bis.1 cod. pen.

    Aggravante "c.d. mafiosa" (metodo e finalità di agevolazione dell'associazione); la Corte ha ritenuto sussistente sia il metodo mafioso sia la finalità agevolatrice e ha chiarito che l'aggravante, per la sua natura, si estende oggettivamente a tutti i concorrenti nel reato.

  • art. 393 cod. pen.

    Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la difesa aveva chiesto la riclassificazione in tale fattispecie; la Corte ha escluso tale ricostruzione perché dalle modalità e dalla finalità (interesse ulteriore e intimidazione sproporzionata) emergeva il dolo estorsivo.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nel non acquisire la consulenza tecnica richiesta, ritenendo la motivazione del diniego adeguata.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Limiti del controllo di legittimità sulla motivazione: la Cassazione può verificare che il giudice di merito abbia esaminato e motivato gli elementi probatori, ma non può sostituirsi alla valutazione di merito sulla credibilità delle prove.

  • art. 63, comma quarto cod. pen.

    Regola di cumulabilità degli aumenti di pena per aggravanti a effetto speciale; la Corte ha chiarito l'applicabilità combinata con la disciplina autonoma dell'art. 416 bis.1, e la corretta quantificazione operata dal giudice di merito.

  • art. 114 cod. pen.

    Circostanza attenuante della minima partecipazione: la Corte ha ritenuto che il contributo di alcuni imputati non fosse così marginale da giustificarne l'applicazione, richiedendo che il contributo sia quasi trascurabile per riconoscere l'attenuante.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ribadito il potere discrezionale del giudice nel riconoscerle o escluderle e che il diniego può fondarsi su un solo elemento negativo ritenuto preponderante.

Massime di principio

  • La distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni si basa sull'elemento psicologico: se gli autori perseguono consapevolmente un profitto ingiusto o un fine ulteriore rispetto al mero recupero del credito, si configura estorsione.
  • In presenza di modalità intimidatorie gravi e di finalità di agevolazione di un'associazione mafiosa, l'aggravante ex art. 416 bis.1 c.p. può sussistere anche se il credito è legittimo; tale aggravante si estende oggettivamente a tutti i concorrenti nel reato.
  • La Corte di Cassazione non sostituisce la valutazione di merito sulla credibilità delle prove quando i giudici di merito abbiano fornito motivazione logica e congrua; le critiche che richiedono una diversa rilettura delle prove sono inammissibili in Cassazione.
  • La richiesta di acquisizione di prova in appello (es. consulenze tecniche) è rimessa alla discrezionalità del giudice dell'impugnazione: occorre dimostrare che senza quella prova il giudice non sia in grado di decidere.
  • Per riconoscere l'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.) è necessario che il contributo del coautore sia marginale e quasi trascurabile rispetto all'iter criminoso complessivo; la mera minore efficacia causale non è sufficiente.
  • Nella determinazione della pena e nell'applicazione di aggravanti a effetto speciale, è possibile combinare le regole ordinarie con le discipline autonome previste per specifiche aggravanti (es. art. 416 bis.1), purché la motivazione espliciti il calcolo e il bilanciamento operato.

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